Tre agenti della Polizia Municipale sono stati aggrediti a Napoli da un uomo che ha estratto dalla tasca un grosso coltello cercando di colpire al volto e allo stomaco una poliziotta e successivamente gli altri due componenti della pattuglia.
I tre agenti stavano effettuando un servizio di prevenzione della vendita ambulante abusiva. Solo con l’ausilio di ulteriore personale, il soggetto, che continuava ad opporsi all’arresto, è stato disarmato e condotto negli uffici per verbalizzare l’arresto.
L’uomo è stato condotto e sorvegliato da personale della Polizia Municipale nelle camere di sicurezza della Questura di Napoli in attesa di giudizio. Per lui il giudice ha emesso sentenza di condanna a otto mesi e mezzo di reclusione con pena sospesa.
Aggrediti agenti municipale Napoli

Limite di velocità, la Lega rilancia i 150 all’ora nelle autostrade a 3 corsie
di Mariolina Sesto*
Autostrade a tre corsie, con asfalto drenante e con tutor. Qui – per la Lega – è possibile innalzare il limite massimo di velocità dai 130 ai 150 chilometri orari. La proposta è contenuta in un emendamento che è stato presentato al Ddl di riforma del codice della strada in Aula alla Camera.
L’emendamento leghista L’emendamento presentato da Alessandro Morelli innalza il limite di velocità a 150 chilometri orari solo in alcune autostrade. Quelle che hanno tre precisi requisiti: fondo stradale dotato di asfalto drenante, tre corsie per senso di marcia e tutor per il controllo della velocità. «Si tratta di un obiettivo prima di tutto culturale – dice Morelli -, in un periodo in cui sembra essere in atto una guerra nei confronti dell’automobilista, noi diciamo che oggi l’avanzamento tecnologico sia delle autostrade che degli autoveicoli consente di aumentare il limite di velocità».
Infrastrutture adeguate – Secondo il deputato leghista autore della modifica al codice della strada «i 130 chilometri orari erano pensati per la Ritmo o per l’A12 , per le auto di oggi risulta anacronistico». E a chi dice che aumentando il limite di velocità si inquina di più? «Innalzare il limite di velocità – incalza Morelli – non vuol dire imporre i 150 Km all’ora, chi è contrario è libero di fermarsi a 130….».
L’impatto economico«Innalzare il limite di velocità da 130 a 150 chilometri orari ha anche un positivo impatto economico – sottolinea Morelli -: tra Milano e Rimini ad esempio, si risparmierebbero 20 minuti. Se consideriamo andata e ritorno sono 40. Per un rappresentante di un’azienda può significare fatturare di più o semplicemente tornare prima dai figli la sera…Non bisogna dimenticare che la mobilità fa parte dell’economia».
Il rischio incidenti – Anche questo è un aspetto studiato dai legislatori leghisti. «Negli ultimi anni – ammette Morelli – la discesa della curva dell’incidentalità si è interrotta. Ma la causa è nella maggior parte dei casi la disattenzione dovuta ad esempio all’uso degli smartphone. E poi non dimentichiamo che la stragrande maggioranza degli incidenti avviene sulle statali, non sulle autostrade».
Le posizioni politiche- Quante chance ha questa proposta di passare in Parlamento? Secondo la Lega non poche. L’emendamento è condiviso da tutto lo schieramento di opposizione e sembra aver convinto vari esponenti dem. L’unica forza ostile è il Movimento Cinque stelle, con Danilo Toninelli in testa. «Spero – sospira Morelli – che prevalga un giudizio di merito e non uno schieramento di parte della maggioranza».
Il «pioniere» LunardiIl primo a lanciare l’idea fu il ministro delle Infrastrutture del governo Berlusconi Pietro Lunardi nel 2001. «Le autostrade sono sfruttate solo al 60 per cento per il fatto che spesso si viaggia a sinistra – argomentava già venti anni fa Lunardi -. Occorre prevedere multe salate per i trasgressori ma nei tratti dove questo è possibile bisogna elevare l’attuale limite da 130 a 150-160 km all’ora». Ma la proposta non passò.
I contrari – Tradizionalmente contraria a questa proposta è l’Asaps (Associazionesostenitori Polstrada) che ritiene l’aumento del limite di velocità «inutile e pericoloso». Per l’associazione si tratta di «uno spot», perché «più velocità» significa «più tamponamenti, più interruzioni in coda, più inquinamento». Per questo l’Asaps si batterà per «convincere il Parlamento dell’inutilità e dell’incremento del rischio derivante da questa misura», avverte il presidente Giordano Biserni.
Tradizionalmente contraria a questa proposta è l’Asaps (Associazione sostenitori Polstrada) che ritiene l’aumento del limite di velocità «inutile e pericoloso». Per l’associazione si tratta di «uno spot», perché «più velocità» significa «più tamponamenti, più interruzioni in coda, più inquinamento». Per questo l’Asaps si batterà per «convincere il Parlamento dell’inutilità e dell’incremento del rischio derivante da questa misura», avverte il presidente Giordano Biserni.
*Sole24ore.it
Gara di solidarietà al comando di Perugia
Gesto di solidarietà nel giorno del patrono San Sebastiano per la polizia lcoale del comando di Perugia. Dopo aver trascorso un anno a raccogliere offerte hanno dotano un contributo al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.
La comandante Nicoletta Caponi ha ringraziato gli agenti: “Stiamo attraversando – ha detto – periodi complessi sia in qualità di dipendenti di un’Amministrazione pubblica sia come cittadini di Perugia. Pur nelle difficoltà, tuttavia, continueremo ad essere giorno dopo giorno al servizio dei concittadini grazie a qualità che i nostri agenti hanno consolidato nel tempo, come esperienza ed altissima professionalità”.
Il corpo dei vigili ha assegnato i premi del concorso, riservato alle classi quarte delle scuole primarie, che predeva la realizzazione di realizzazione di un grafico, sul tema: “L’attività della Polizia Municipale”. Le classi premiate sono state:
I classificate –550 euro in buoni libro
Classe 4A Scuola Primaria “G. Sabatini” Colle Umberto Istituto comprensivo PG1
Classe 4° Scuola Primaria “E. Pestalozzi” Istituto Comprensivo PG11
II classificate– 350 euro in buoni libro
Classe 4A Scuola Primaria San Martino in Colle Istituto Comprensivo PG9 Classe 4 A Scuola primaria “Collodi” Istituto Comprensivo PG7
III classificato –200 euro in buoni libro
Classe 4B Scuola Primaria San Martino in Colle Istituto Comprensivo PG9
Classi 4A e 4B Scuola Primaria “Falcone e Borsellino” Istituto Comprensivo PG5 Classe 4 A Scuola Primaria “G. Tofi” Montebello Istituto Comprensivo PG9
Polizia locale, Anci: “Urgente aumentare gli organici, anche per le funzioni aggiuntive di sicurezza stradale”
“Dieci anni di tagli imposti al personale hanno ridotto gli organici e aumentato l’età del personale in servizio, con un impatto maggiore sulla Polizia locale, fortemente impegnata nei servizi esterni sul territorio. In più si aggiungono nuove funzioni, da ultimo quelle previste nel protocollo che Anci ha sottoscritto recentemente con il ministero dell’Interno. Questa emergenza è testimoniata dalle norme eccezionali sulle assunzioni di agenti di Polizia locale che sono state introdotte di anno in anno dal 2017 al 2019, ma che non sono più previste per il 2020. Chiediamo quindi a Governo e Parlamento un intervento normativo urgente per svincolare le assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie vigenti per il restante personale: ciò è indispensabile per potenziare in tempi rapidi gli organici”. Lo dichiara il sindaco di Chieti e delegato Anci al Personale, Umberto Di Primio.
Autovelox, rilevamento valido entro 1 Km dal segnale
La distanza tra il cartello di presegnalazione dell’autovelox mobile e la postazione degli agenti accertatori deve essere adeguata.
La legge stabilisce che tra il cartello di segnalazione del limite di velocità e l’autovelox vi debba essere almeno 1 km di distanza. Nondimeno, la suddetta diposizione non si applica nel caso di dispositivi di rilevamento mobile, presidiati da agenti della polizia stradale. In tale circostanza, infatti, è sufficiente che la distanza sia adeguata, avuto riguardo allo stato dei luoghi.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 9 dicembre 2019, n. 32104 (testo in calce).
La vicenda
Un uomo veniva multato per eccesso di velocità, per aver circolato a 88 km/h, superando il limite di 70 Km/h previsto su quel tratto stradale (art. 142 c. 8 C.d.S.). Egli proponeva opposizione alla sanzione pecuniaria dinnanzi al giudice di pace, il quale la rigettava. Invece, in sede d’appello, il tribunale accoglieva le doglianze del ricorrente e annullava il provvedimento sanzionatorio. In particolare, secondo l’automobilista, lo strumento di rilevazione della velocità (autovelox) si trovava ad una distanza inferiore al chilometro, previsto per legge, dal segnale che impone il limite. La prefettura contesta tale ricostruzione e ricorre in Cassazione. I giudici di legittimità si trovano a dover stabilire:
se la distanza di 1 km debba essere osservata solo in caso di dispositivi fissi (ossia di tipo remoto) o anche per quelli presidiati dalla pattuglia di rilevamento.
Il quadro normativo
Prima di analizzare la pronuncia, ricordiamo brevemente le norme che vengono in rilievo,
- l’art. 142 c. 8 C.d.S. relativamente ai limiti di velocità prevede che chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674;
- l’art. 25 c. 1 legge 120/2010, recante modifiche al Codice della Strada, tra le altre aggiunte, ha introdotto nell’art. 142 Codice della Strada i commi 12 bis, ter e quater;
- l’art. 142 c. 12 bis C.d.S. (introdotto dall’art. 25 c. 1 Legge n. 120/2010 di cui sopra) fa riferimento ai proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni mediante l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni (ex art. 4 D.L. n. 121/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge168/2002);
- l’art. 25 c. 2 legge 120/2010 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano definite le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del C.d.S., i quali, fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
L’interpretazione del coacervo normativo
I giudici cercano di far chiarezza in quello che definiscono un “coacervo normativo”. Di seguito, vengono esemplificati i rinvii labirintici delle disposizioni in commento:
- l’art. 25 c. 2 legge 120/2010 (che stabilisce la distanza del dispositivo di rilevamento della velocità dal cartello di segnalazione), rinvia al comma 12 quater dell’art. 142 C.d.S;
- il comma 12 quater a sua volta contiene un riferimento al comma 12 bis;
- il comma 12 bis menziona i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al C.d.S. mediante l’impiego di:
- apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità,
- dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni (art. 4, d.l.121/2002).
Ciò premesso, secondo la Corte, la norma che prevede la distanza di almeno 1 chilometro dal segnale che impone il limite di velocità (art. 25 c. 2 legge 120/2010) si riferisce agli apparecchi di controllo remoto (ossia a quelli collocati ai sensi dell’art. 4 d.l. 121/2002, citato nel c. 12 bis). Infatti, come vedremo sinteticamente nel paragrafo successivo, gli strumenti di rilevazione sono segnatamente di due tipi.
Gli strumenti di rilevazione
La possibilità di installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità (ex art. 142 C.d.S.) è disciplinata dall’art. 4 del d.l. 121/2002 recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”. Gli apparecchi di rilevazione della velocità, comunemente detti “autovelox”, possono essere:
- mobili presidiati,
- a controllo remoto.
Le apparecchiature mobili (sub 1) sono caratterizzate dalla presenza in loco degli agenti della polizia stradale.
Gli strumento a controllo remoto (sub 2) sono una postazione fissa, perfettamente funzionante, anche senza la presenza fisica dell’accertatore.
La differenza di cui sopra, come vedremo, rileva sotto il profilo dell’applicabilità dell’art. 25 c. 2 legge 120/2010.
La distanza tra cartello di presegnalazione e autovelox (mobile o remoto)
Nell’interpretazione fornita dalla Corte, viene in rilievo la ratiogiustificatrice della disposizione relativa alla distanza tra il catello di segnalazione e l’autovelox (art. 25 c. 2 legge 120/2010). La norma mira a consentire all’utente stradale di avvistare, in tempo utile, la prescrizione relativa al mutamento del limite di velocità, al fine di regolare quest’ultima in condizioni di sicurezza.
Pertanto,
- nel caso di dispositivi completamente automatici, si ritiene sufficiente a fornire contezza del mutamento del limite l’apposizione del cartello segnalatore della velocità. La legge considera congruo imporre una determinata distanza tra il segnale e la postazione di rilevamento, individuata in 1 chilometro;
- invece, in caso di accertamento eseguito con modalità manualemediante apparecchi elettronici presidiati in loco dagli agenti della polizia stradale, «quest’ultima predisposizione rappresenta un elemento ulteriore (rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello indicatore del limite di velocità) per effetto del quale l’utente è messo nelle condizioni di avvistare, con maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, così rimanendo giustificata l’esclusione dell’osservanza del predetto limite di 1 Km previsto dalla L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2».
Apparecchi mobili presidiati
In virtù di quanto sopra esposto, deve desumersi che la distanza di 1 km dello strumento dal cartello del limite di velocità non debba applicarsi ai casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati da un organo di polizia stradale. In tale circostanza, tra lo strumento di rilevazione e il segnale, la distanza deve essere soltanto adeguata, in quanto non è definita normativamente.
Circa la “portata” dell’art. 25 c. 2 Legge n. 120/2010, in materia di distanza tra cartellonistica e strumentazione, hanno fornito un chiarimento le seguenti circolari del Ministero dell’Interno:
- circolare 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9,
- circolare 29 dicembre 2010, n. 300/A/16052/10/101/3/3/9,
- circolare 26 marzo 2012, n. 300/A/2289/12/101/3/3/9.
La giurisprudenza (Cass. 25769/2013; Cass. Ord. 20327/2018) ha precisato che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento con modalità manuale deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada[1]. Si ricorda le postazioni mobili di controllo devono essere segnalate con cartelli posizionati “ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità” (così stabilisce l’art. 4 della circolare 3 agosto 2007 sul d.l. n. 117/2007 recante modifiche al Codice della strada).
Conclusioni: il principio di diritto
La Suprema Corte, in virtù del percorso argomentativo sopra esposto, accoglie il ricorso della Prefettura, stabilendo che il giudice di merito debba valutare l’adeguatezza della distanza tra il cartello di presegnalazione e la postazione mobile, con riferimento allo stato dei luoghi; inoltre, enuncia il seguente principio di diritto a cui il giudice del rinvio dovrà adeguarsi:
“il disposto della L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2 – che impone l’obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità – si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l’accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l’impiego di dispostivi di controllo remoto delle violazioni installati ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv., con modif., dalla L. 1 agosto 2002, n. 168), e non invece ai casi (come avvenuto nella fattispecie oggetto di causa) nei quali l’accertamento sia stato effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale”.
fonte: www.altalex.com
Installazione Ztl, le nuove linee guida del Mit
La Direzione Generale per la sicurezza stradale ha emanato una nota relativa alle richieste di autorizzazione all’installazione dei sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL).
A decorrere dal 13 gennaio 2020, le richieste di autorizzazione all’installazione dei sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato ai sensi del D.P.R. n. 250/99 saranno esaminate e messe in istruttoria esclusivamente nel caso in cui siano complete della documentazione e rispondenti alle disposizioni contenute nelle “Linee Guida” .
A decorrere dal giorno 13 gennaio 2020, le richieste di autorizzazione in oggetto saranno esaminate e messe in istruttoria esclusivamente nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni e completezza della seguente documentazione allegata alla richiesta, con il rispetto della numerazione sotto indicata:
- delibera di Giunta di istituzione della zona a traffico limitato (ZTL);
- regolamentazione della ZTL (disciplinare) attuata attraverso specifica ordinanza
dirigenziale riportante i criteri di limitazione e le categorie di veicoli e/o utenti a cui si applica il divieto, il regime di permessi e deroghe, nonché la specifica del numero dei varchi e della loro ubicazione, e la specificazione dei periodi e degli orari di vigenza della ZTL; - relazione descrittiva riportante:
a) le finalità dell’istituzione della ZTL e del controllo elettronico;
b) l’individuazione dei varchi necessari a preservare la ZTL;
c) l’indicazione dello specifico dispositivo da installare, e dell’eventuale specifica
configurazione, nonché l’indicazione del relativo decreto di omologazione e/o
estensione;
d) l’indicazione del numero verde o altro recapito per favorire la mobilità delle
persone con disabilità; - planimetria riportante la perimetrazione della ZTL, con l’indicazione delle vie di
fuga e la posizione dei varchi e della relativa segnaletica di preavviso e di varco; - schemi grafici della segnaletica di preavviso e di varco conformi alle “Linee Guida
sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato”;
– rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle “Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato”;
– trasmissione esclusivamente all’indirizzo PEC [email protected] di tutta la documentazione, in modo complessivo ed unitario.
Decreto anti-abbandono, dal 6 marzo in vigore le sanzioni
Solo dal 6 marzo saranno applicabili le sanzioni previste dall’articolo 52 del decreto fiscale (Dl 124/2019) per chi trasporta bambini di età fino a quattro anni su vetture o autocarri senza usare un seggiolino con dispositivo anti-abbandono.
L’obbligo era entrato in vigore il 7 novembre ma le difficoltà da parte deo Governo di attuare la legge ha fatto slittare di 120 giorni l’applicazione della normativa.
A breve dovrebbero essere operativi anche i contributi statali di 30 euro per l’acquisto dei dispositivi.
Per il 2019 sono stata stanziati 15,1 milioni e dovrebbero essere erogati a chi ha acquistato conservandone documentazione, le risorse stanziate scendono a 5 per il 2020
Omicidio stradale e lesioni stradali, la revoca della patente non è automatica
Con la sentenza del 9/12/2019 la sezione penale IV della Corte di Cassazione ha sancito come la revoca della patente di guida non può essere “automatica” nelle ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali). La revoca immediata della patente di guida si si giustifica solo se il reato è stato aggravato dalla guida in stato di ebbrezza oppure sotto l’effetto di stupefacenti. Negli altri casi il giudice , in luogo della revoca della patente, può procedere con la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada.
Ecco la sentenza integrale
Corte di Cassazione Penale sez. IV 9/12/2019 n. 49786
Circolazione stradale – Revoca della patente di guida
RITENUTO IN DIRITTO
1. In via preliminare va ricordato che alla questione “se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, le Sezioni Unite hanno, all’esito della camera di consiglio del 26 settembre 2019, dato risposta positiva.”
2. Il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell’intervenuta pronuncia n. 88 della Corte costituzionale del 20 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019. La Consulta ha, infatti, dichiarato incostituzionale l’art. 222 cod.strada nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, riconoscendo, invece, la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi al giudice resta il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Più precisamente nella sentenza citata si legge che “la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada”. La declaratoria di incostituzionalità ha comportato, ai sensi dell’art. 136, ultimo comma, Cost., che l’art. 222, comma 2, cod.strada ha cessato di avere efficacia nell’ordinamento, dal giorno successivo all’intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale e, cioè, dal 25 aprile 2019, sicché non può più essere applicata.
3. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, con rinvio al Tribunale di Firenze che procederà all’applicazione della sanzione amministrativa alla luce della pronuncia della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Modifiche al Codice della Strada 2020
Il Codice della Strada deve sempre essere al passo coi tempi per potersi adattare alle mutevoli esigenze degli automobilisti. 408 articoli, di cui 19 appendici, che regolano la guida dei veicoli, la gestione delle strade, il corretto comportamento da mantenere al volante, nonché gli illeciti, le sanzioni e i provvedimenti amministrativi in caso di infrazioni.
Il Governo si è rimesso a lavoro per ultimare le modifiche che andranno a costituire il Nuovo Codice della Strada. Tra le principali novità troviamo:
- I maggiorenni potranno circolare con i ciclomotori 125 in autostrada;
- Chi verrà sorpreso alla guida con il cellulare in mano rischia la sospensione della patente da 7 a 30 giorni (da uno a tre mesi nel caso di infrazione recidiva), e una multa da 422 a 1.697 euro;
- Per la prima volta saranno «normati» monopattini, skate e hoverboard, e lemoto elettriche potranno andare in autostrada;
- Confermata l’abolizione della tassa di possesso per i veicoli storici;
- Confermata la cancellazione dell’obbligo degli anabbaglianti di giorno per le auto fuori dai centri abitati;
- Sanzioni raddoppiate per chi guida una vettura senza assicurazione;
- Il collaudo per i veicoli a cui si agganciano carrelli non sarà più necessario. Per questi sarebbe sufficiente il solo certificato della casa costruttrice;
- Possibilità d’immatricolare piccoli trattori da parte di privati, senza partita IVA, purché il mezzo non superi le 6 tonnellate.
Art 117 CdS: Limitazioni nella guida
Le seguenti limitazioni sono riferite principalmente ai neopatentati. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non e’ consentito il superamento della velocita’ di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre, ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Per saperene di più vi consigliamo di prendere visione delle regole per neopatentati per capire quali auto possono guidare i neopatentati.
Notifica via PEC
Una delle innovazioni presenti nel nuovo Codice della Strada 2020 riguarda la possibilità di notifica della multa tramite posta elettronica certificata. Il conducente che sia in possesso di un indirizzo PEC si vedrà notificato il verbale di contestazione, direttamente per via telematica.
La data di notifica sarà quella in cui verrà generata la ricevuta di avvenuta consegna, completa del messaggio. La notifica, quindi, si perfeziona in questo momento, anche se l’automobilista non l’ha visualizzata o aperta.
Questo aspetto è di fondamentale importanza in caso di proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione, per evitare che i termini decorrano rendendo impossibile l’impugnazione della multa.
Obbligo di Alt sui rettilinei
Altra novità inserita nel Codice della Strada aggiornato riguarda l’obbligo per la polizia stradale di intimare l’Alt alla vettura che percorre una strada a velocità elevata, qualora l’infrazione si verifichi su un rettilineo.
Questa innovazione è stata introdotta a seguito dell’ordinanza numero 27771 della Corte di Cassazione.
Qualora la polizia stradale non dovesse intimare l’Alt al veicolo, dovrà specificare il motivo in maniera esaustiva, fornendo anche le motivazioni che dovranno essere allegate al verbale di contestazione.
Assistenza legale in caso di alcol test
Un ulteriore modifica presente nel Codice della Strada riguarda la presenza di un legale quando si viene sottoposti ad alcol test.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 51284/2017 dispone che la comunicazione della possibilità di assistenza legale non è necessaria quando si esegue l’alcol test, unitamente ad altri esami del sangue per prestare soccorso ad un soggetto ferito in seguito ad incidente, mentre questa assistenza è necessaria quando l’alcol test venga richiesto dalla polizia giudiziaria.
Abuso d’ufficio
Può capitare di trovare un agente che, dopo aver imposto l’Alt all’automobilista, riscontrando una infrazione non grave, lo faccia poi procedere raccomandando di utilizzare maggiore prudenza.
In passato questi casi potevano comportare un’indagine per abuso d’ufficio nei confronti dell’agente perché con il suo comportamento avrebbe generato un vantaggio patrimoniale nei confronti dell’automobilista, mentre a seguito dellasentenza della Cassazione dell’11/10/2017 n° 46788 questa omissione non è configurabile come abuso d’ufficio.
Eliminato obbligo di patente e libretto:
Con le nuove linee guida del CdS 2019, viene eliminato l’obbligo di dover presentare patente e libretto durante un classico controllo. Questo perché d’ora in poi i controlli verranno fatti direttamente via telematica.
Nuovo codice della Strada 2020 ciclisti
Anche i ciclisti vengono inclusi nel Nuovo Codice della Strada 2020:
- Partiamo dai bambini che saranno obbligati ad avere il casco fino ai 12 anni;
- I comuni, oltre a poter predisporre le strisce di arresto per i ciclisti davanti a stop e semafori, potranno anche consentire la circolazione degli stessi su corsie preferenziali.
Nuove classi di merito per privati ed aziende
Ulteriore innovazione prevista nel nuovo Codice della Strada riguarda le novità relative alle classi di merito per privati ed aziende.
L’Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni dovrà stilare un documento con la rilevazione della storia assicurativa e l’assegnazione della classe di CU, anche per le annualità coperte da contratti stipulati con formula a franchigia ed a tariffa fissa, e queste indicazioni verranno applicate anche per le polizze temporanee.
Per le aziende, in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una società ad un socio, la classe di CU maturata sul veicolo, viene riconosciuta al nuovo proprietario, anche in caso di sostituzione dell’auto. Sarà inoltre consentito il trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente, mentre in precedenza questa possibilità era concessa solamente ai coniugi in comunione di beni.
Qualora il veicolo venisse rubato, il proprietario può conservare la classe di merito attiva prima della perdita di possesso, anche nel caso in cui questo venga ritrovato successivamente. Tale ipotesi si applica anche in caso di mancata vendita.
In caso di auto acquistata in leasing o con noleggio a lungo termine, l’utilizzatore si vedrà riconosciuta la classe di merito anche nell’ipotesi in cui non dovesse riscattare l’auto ed acquistare una vettura nuova.
Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta anche per veicoli acquistati da coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, come ad esempio il coniuge o un familiare.
Sicurezza stradale, Lamorgese promuove tavolo per una campagna informativa straordinaria
«È davvero insopportabile il costo umano e sociale provocato dalle tante giovani vite perse sulle nostre strade urbane ed extra urbane a causa della velocità eccessiva, della distrazione e delle condizioni psico-fisiche di chi si mette alla guida», ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese anche in relazione ai tragici incidenti in cui sono morti sette ragazzi tedeschi in Valle Aurina e due donne a Senigallia.
«Sul fronte della sicurezza stradale e della salvaguardia della vita dei pedoni ed in generale degli utenti “deboli” della strada – ha aggiunto la responsabile del Viminale – occorre continuare ad agire con costanza e con severità sul piano dei controlli e della repressione delle violazioni del codice della strada, rafforzando la presenza e l’attività delle Forze di polizia e delle Polizie locali, eventualmente prevedendo un inasprimento delle sanzioni accessorie attualmente previste».
«Tuttavia – ha proseguito il ministro – occorre fare di più sul piano della prevenzione: per questo, insieme alle altre istituzioni interessate e con il coinvolgimento delle amministrazioni locali, mi farò promotrice di un tavolo di coordinamento per una campagna informativa straordinaria, rivolta innanzitutto alle giovani generazioni, sui rischi legati alla violazione delle regole della circolazione stradale e in particolare di quelle previste sul divieto di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti».
«Ho già chiesto a tutti i prefetti di realizzare, con l’ausilio degli Osservatori sulla incidentalità stradale, un monitoraggio periodico sulle cause e sulle dinamiche più ricorrenti dei sinistri anche al fine di orientare in maniera specifica iniziative da svolgere sui territori», ha concluso il ministro Lamorgese.