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Emergenza Coronavirus, Fp Cisl: estensione indennità di op alla polizia locale

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TORRE ANNUNZIATA – “Estensione indennità di ordine pubblico alla Polizia Locale per l’emergenza Coronavirus”. E’ la richiesta presentata dal Capodipartimento della Cisl Fp Giuseppe Manfredi e dal Segretario Provinciale Maria Uccello.

“In attuazione dei DPCM – scrivono -, gli Enti tramite i propri Comandi di Polizia Locale si sono attivati per assicurare le attività di vigilanza e controllo di propria competenza. Di fatto le attività sono state estese, potenziate ed assicurate in coordinamento e alle altre forze di polizia ad ordinamento statale, alle quali viene attribuita e corrisposta l’indennità di O.P., quale forma economica di ristoro al disagio ed al pericolo conseguente all’emergenza Covid19.

Dobbiamo registrare che, purtroppo, al personale della Polizia Locale che viene a trovarsi a svolgere le identiche funzioni della polizia statale, non viene riconosciuto il medesimo trattamento e spesso non vengono forniti nemmeno i DPI a tutela della persona”.

La Cisl Fp, pertanto, “sollecita le istituzioni a volere disporre, ognuno per la propria competenza, affinché gli Enti siano autorizzati a provvedere alla corresponsione di tale trattamento economico anche al personale di Polizia Locale, impegnato in tale attività, al fine di eliminare ogni palese discriminazione salariale a fronte di uguali prestazioni professionali e dando dignità al loro lavoro.

In merito la Cisl Fp nazionale ha fatto richiesta al Ministero dell’Interno, evidenziando che con circolare (n.333-G/Div.2/2541.01.02/aa.gg.151) del 10 maggio 2016, già il Ministero si fece carico di autorizzare, seppur per le attività elettorali, il pagamento dei turni in ordine pubblico al personale della Polizia Locale impegnato in tale attività.

Certi di un impegno fattivo che vada nel solco delle misure assunte dal Governo, restiamo in attesa di un riscontro e di un sollecito Autorevole intervento”.

Anci, il 16 marzo webinar Ifel su Smart working: potenziata la formazione a distanza per i Comuni

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Già mille e trecento il numero delle iscrizioni al webinar che lunedì mattina 16 marzo alle ore 12 Ifel, la Fondazione che per Anci si occupa di finanza locale, ha organizzato per i Comuni sull’applicazione della direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 2 del 2020 con le indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
“Le amministrazioni sono costrette a cambiare in pochi giorni. IFEL era già pronta – spiega il Direttore delle Fondazione Pierciro Galeone – la nostra formazione online fa 30.000 presenze annue. Il webinar sul lavoro agile è realizzato da docenti e tutor tutti in lavoro agile. E in partecipanti posso essere ovunque. Le crisi servono ad accelerare e diffondere i cambiamenti ma per fortuna IFEL è attrezzata già da tempo alle nuove modalità di lavoro sul web”.
Il webinar sullo smart working sarà tenuto, tra gli altri, dalla dirigente della Funzione Pubblica che ha curato la stesura della direttiva, Cecilia Maceli ed è già il secondo appuntamento che la Fondazione ha previsto negli ultimi giorni di restrizioni, dopo quello in collaborazione con Anci sulla “Comunicazione dell’emergenze” rivolto agli uffici stampa e per la comunicazione dei Comuni nonché ai Sindaci e amministratori.
La Fondazione garantirà nelle prossime settimane la formazione a distanza e via web adeguando il proprio calendario già in essere con le novità normative che di volta in volta si faranno necessarie, nell’interesse di tutti i Comuni e cittadini italiani.

Coronavirus, Russo-Pella (FI): Risorse e dignità anche per polizie locali

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“Le forze dell’ordine sono davvero in trincea in questa emergenza coronavirus. Dalle rivolte nei penitenziari alle attività di controllo di esercizi commerciali fino a posti di blocco e controlli random, rappresentano un presidio di certezza in un momento così difficile per il nostro Paese. Bene ha fatto il Ministero dell’Interno a garantire al personale delle Forze di polizia le indennità di ordine pubblico e il compenso per lavoro straordinario. Si tratta di un riconoscimento dovuto che testimonia attenzione e rispetto. Allo stesso modo il MEF garantisca ai Comuni le risorse necessarie per gli Agenti della polizia locale che sono al fronte, esposti, privi di tutele, e pur sempre pronti a rispondere alle mille esigenze di tutela dei cittadini sul territorio. Non si capirebbero disparità e soprattutto non gioverebbero, nei prossimi difficili mesi, a quel percorso di condivisione che vede proprio i vigili urbani come prima interfaccia del cittadino. Non si tratta di danaro, ma di quel principio di dignità e di valorizzazione della professionalità per migliaia di uomini e donne che ogni giorno e notte sono i primi ad accorrere nelle emergenze, e così anche stavolta per combattere il coronavirus”. Così, in una nota congiunta i deputati di Forza Italia Paolo Russo e Roberto Pella.

Sospensione dei termini di notificazione fino al 31 marzo

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Con la Circolare Ministero dell’interno 4/3/2020 prot.300/A/1845/20/117/2 è stata predisposta :

Sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali in favore delle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Coronavirus, Barbato: tutelare gli agenti della polizia locale non sono robocop

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“State giocando con la pelle di 60mila lavoratori”. Non  le manda di certo a dire , l’ex comandante della Polizia Locale di Milano Antonio Barbato  in un video messaggio rivolto a  presidente della Repubblica,  premier,  ministri, Anci e comandanti della polizia locale italiana.

“Vedo molta approssimazione, molto tentennamento. Dovete – dice con forza fornire agli operatori della polizia locale tutti gli strumenti idonei per proteggersi dal coronavirus”.

  “Come si può chiedere alla polizia locale – si interroga Barbato –  di controllare gli accessi alle città senza fornirgli tutto quello che serve per tutelarsi come gel e mascherine?” 

“Non sono dei robocop – ammonisce – e non sono immuni al contagio. Perfatore,  tuteliamo chi ce la sta mettendo tutta per fare il proprio lavoro a difesa della sicurezza collettiva”.

APPELLO DI ANTONIO BARBATO (GIÀ COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCLE DI MILANO E PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO POLIZIE LOCALI) A MATTARELLA, CONTE, LAMORGESE, DE CARO:"FORNITE IMMEDIATAMENTE MASCHERINE E GEL ALLA POLIZIA LOCALE ITALIANA. NON SI GIOCHI CON LA VITA DI 60.000 OPERATORI IMPEGNATI PER IL CORONAVIRUS…"

Pubblicato da Antonio Barbato su Mercoledì 11 marzo 2020

Coronavirus, positivo il comandante della polizia locale di Monfalcone

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Il comandante della polizia locale di Monfalcone è positivo al coronavirus. E’ ricoverato all’ospedale di Udine. Il sindaco Anna Maria Cisint ha disposto la chiusura del comando e la sanificazione, invitando il personale che è stato al contatto con il comandante a rispettare le misure sanitarie previste in questi casi. 40 le persone (tra amministratori e dipendenti) sottoposte al tampone. La Cisint, in linea con le disposizioni ministeriali, ha stabilito anche la sospensione degli sportelli aperti al pubblico e del servizio di polizia locale; inoltre ha rivolto un appello ai cittadini a rispettare rigorosamente le disposizioni contro il contagio, che prevedono di ridurre il più possibile i contatti e la mobilità. E a Cordenons il sindaco Andrea Delle Vedove ha annunciato la sua positività al Covid-19. Si trova a casa in isolamento e continua a svolgere la propria attività, per quanto è possibile. Le persone che sono entrate in contatto con lui dovranno sottoporsi a tampone solo se presentano sintomi come febbre, tosse, raffreddore. Anna Maria Cisint Monfalcone Coronavirus

Coronavirus, cosa si può fare e cosa no

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Proteggere la salute di se stessi e degli altri è un dovere, e per farlo non c’è soluzione diversa dal ridurre al minimo le occasioni di contagio. Occorre perciò limitare gli incontri interpersonali, che rappresentano le circostanze in cui il coronavirus si può trasmettere da una persona all’altra. Ecco che cosa è consentito e che cosa è vietato fare in tutta Italia, secondo quanto stabilito dal decreto firmato nella serata del 9 marzo 2020 dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che estende all’intero territorio nazionale le misure del precedente decreto (il dpcm dell’8 marzo 2020), le prolunga fino al prossimo 3 aprile e ne aggiunge altre due (divieto di assembramento e stop a eventi e competizioni sportive). Anche sul sito del governo è disponibile una lista di domane e risposte.

È consentito uscire di casa? Sì, ma solo in tre casi: “per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per spostamenti per motivi di salute”.

Quali sono le “comprovate esigenze lavorative”? Il termine ‘comprovate’ significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autocertificazione o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Ricapitolando, è sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Quali sono le “situazioni di necessità”? Secondo quanto reso noto dal governo, tra queste vi rientra “l’acquisto di beni essenziali”. In queste circostanze occorre comunque assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro. Il governo ricorda come, “senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti”.

È opportuno procurarsi scorte di cibo? No. Il governo ha assicurato che “si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili”.

Serve un’autorizzazione per uscire di casa? : come riportato sul sito del ministero della Salute, “per potersi muovere si deve avere il modulo di autocertificazione scaricabile da Internet a questo indirizzo: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4186_0_file.pdf”.

Che cosa rischio se esco senza modulo di autocertificazione? Al momento non risulta sanzionabile l’uscita di casa senza modulo. In questo caso gli agenti preposti alla verifica potranno fornire i moduli che dovranno essere compilati seduta stante.

Chi controlla le autocertificazioni? È il prefetto a monitorare l’attuazione delle misure, avvalendosi di “forze di polizia con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate”.

Che cosa succede se dichiaro il falso? Una falsa dichiarazione è un reato. Nel modulo di autocertificazione si richiama all’articolo 495 del codice penale, che punisce questo genere di reato con “la reclusione da uno a sei anni”.

Che cosa succede se non rispetto le regole su spostamenti e assembramento? In questo caso, come si legge nel modulo di autocertificazione, le sanzioni sono quelle previste dall’articolo 650 del codice penale – “l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro” – a meno che il fatto non costituisca più grave reato. A questo proposito, sul sito del ministero dell’Interno viene specificato che “al fine di fornire al pubblico un’informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante (cioè chi effettua i controlli, ndr) provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del dpcm che possono portare a configurare ipotesi di reato”.

Che cosa significa il divieto di assembramento? Una delle novità introdotte dal decreto 9 marzo è il divieto di “ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Significa che, all’interno degli unici tre casi per i quali sono consentiti gli spostamenti (cioè lavoro, ragioni di salute e motivi di necessità come l’acquisto di generi alimentari), non è consentito alle persone di riunirsi a stretto contatto. La definizione di assembramento è evidentemente collegata alla distanza di sicurezza di almeno un metro che gli individui sono tenuti a tenere. Ovviamente è vietato l’assembramento anche al di fuori delle tre casistiche in cui è possibile uscire di casa.

Mi trovo lontano da casa, posso farvi rientro? Sì, il decreto lo stabilisce in maniera esplicita: “è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Ho qualche linea di febbre: posso uscire? L’invito del governo è a essere responsabili e usare buon senso. In particolare, “ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali”.

Chi ha qualche linea di febbre, inoltre, è invitato a contattare il proprio medico curante, naturalmente via telefono. Sono in quarantena: posso uscire nel quadro delle tre situazioni di necessità? No, chi è in quarantena e chi è risultato positivo al virus non può uscire da casa per nessun motivo.

Posso andare in chiesa? Sì, il decreto consente l’apertura dei luoghi di culto a patto che vengano predisposte le misure che consentano di evitare assembramenti: è necessario cioè che sia garantita la distanza di un metro tra le persone. Sono tuttavia sospese le cerimonie civili e religiose: stop quindi, per esempio, alle messe. Posso andare al cinema o nei musei? No, non è consentito. In ogni caso tutti i luoghi di cultura sono chiusi.

Ci si può muovere per turismo? No: secondo quanto affermato dal governo sul proprio sito web, “sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare”.

É consentito fare sport? Secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 del dpcm del 9 marzo 2020, “lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”. Sono invece “sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi privati o pubblici”. Tradotto: è vietato andare in piscina e in palestra, o allenarsi con il proprio club, mentre è consentito per esempio andare a correre al parco, ma non in gruppo.

Bar e ristoranti sono aperti? Sì, sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 del mattino alle 18. I gestori sono tuttavia obbligati a predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. In caso di inadempienza è prevista la sospensione dell’attività.

Gli altri negozi sono aperti? Si, è consentita l’apertura degli altri esercizi commerciali a patto che il gestore garantisca accessi contingentati (cioè scaglionati) o altre misure che evitino assembramenti di persone. Anche in questo caso dev’essere rispettata la misura del metro di distanza di sicurezza. In caso di violazione scatterà la sospensione dell’attività. Se invece le condizioni strutturali o organizzative dei locali non consentono il rispetto della distanza di sicurezza, i negozi devono rimanere chiusi. I centri commerciali e i mercati rimarranno infine chiusi nel fine settimana, cioè nei giorni festivi e prefestivi. Rimangono aperte le farmacie e le parafarmacie, con obbligo di rispettare la distanza di un metro.

Coronavirus, tutta l’Italia è zona rossa

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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato ieri sera il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive che sono state sospese fino a data da destinarsi.

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Decreto Legge 9/3/2020 n. 14 (G.U. 9/3/2020 n. 62)

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19

Articolo 1

Capo I – Potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionaleMisure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario 

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonche’ per assicurare sull’intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono: a) procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvis
orio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonche’ di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attivita’ lavorativa svolta. Il periodo di attivita’, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, e’ riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Universita’, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita’ formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all’articolo 17; 
b) procedere alle assunzioni di cui all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalita’ ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell’accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell’ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attivita’ deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione. 
2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L’attivita’ di lavoro prestata ai sensi del presente articolo per tutta la durata dello stato d’emergenza, integra il requisito dell’anzianita’ lavorativa di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. 
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo. 
5. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui ai commi 1, lettera a) conferiti, per le medesime finalita’, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fermo il limite di durata ivi previsto. 
6. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l’impossibilita’ di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all’articolo 17. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incumulabilita’ tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Addio multa per passaggio col rosso se l’apparecchiatura non è omologata

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L’apparecchio di rilevazione elettronica che fotografa il veicolo che passa con il rosso al semaforo deve essere sottoposto alla complessa procedura prevista per l’omologazione, nonché a taratura e verifiche periodiche. In mancanza, i rilevamenti non potranno essere utilizzati ai fini della contestazione della violazione mancando quella garanzia di affidabilità che solo tali adempimenti possono garantire.

Verbale per passaggio col rosso

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Vercelli in una sentenza depositata il 19 febbraio 2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un conducente assistito dalla Globoconsumatori Onlus. Il giudicante ha ritenuto fondata l’opposizione originata da un verbale elevato per passaggio con lanterna semaforica rossa.
Nel dettaglio, la violazione era stata rilevata tramite dispositivo elettronico che aveva fotografato il veicolo e su questo strumento si soffermano le doglianze dell’opponente che ne contesta l’omologazione, evidenziando come l’apparecchiatura fosse stata meramente approvata.
Omologazione e approvazione
Il magistrato onorario, a seguito della lettura congiunta dell’art. 201, comma 1-ter, C.d.S. e dell’art. 192 Reg. C.d.S., evidenzia come le apparecchiature da utilizzare per i controlli debbano essere omologate qualora il Regolamento di esecuzione ed attuazione stabilisca le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, altrimenti sarà possibile ricorrere alla semplice approvazione, se possibile utilizzando la procedura prevista per l’omologazione.

Nel caso di specie, l’opponente evidenzia come l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento non era stata omologata con decreto del MIT, ma approvato da una determina dirigenziale. Ciò non sembra rispondere alle prescrizioni dettate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113/2015, la quale ha stabilito che lo strumento non può essere utilizzato in assenza della prescritta omologazione.

Detta statuizione, si legge nel provvedimento, estendersi a tutte le apparecchiature automatiche utilizzate per l’accertamento di qualsivoglia illecito previsto in tema di circolazione stradale. Ancora, il giudice delle leggi ha precisato che l’esonero da verifiche periodiche e taratura di mezzi tecnici di rilevazione di infrazioni saprebbe irrazionale e irragionevole.
Ciò in quanto qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione.
Semaforo rosso: multa annullata se l’apparecchiatura non è omologata
Per il Giudice di Pace solo attraverso la taratura e le verifiche periodiche sarebbero salvaguardate le contrapposte facoltà delle parti: quelle dello Stato, alla sicurezza della circolazione e alla tutela degli interessi della collettività; quelle del cittadino, alla certezza dei rapporti giuridici e al diritto di difesa.
Nel caso in esame l’apparecchiatura, che riprende in modalità automatica e in sequenza video le luci proiettate da un impianto semaforico, la durata delle stesse, i tempi e la successione, nonché l’area della intersezione stradale controllata, non può ritenersi esclusa dall’obbligo di taratura e verifiche periodiche in quanto è tenuta a fornire, anche successivamente alle riprese, quella garanzia di affidabilità che, come affermato dalla Consulta, solo tali adempimenti possono garantire.
In conclusione, poiché la predetta apparecchiatura non è stata sottoposta alla complessa procedura per l’omologazione, i rilevamenti non potranno essere utilizzati ai fini della contestazione della violazione, avendo questa operato in modalità automatica e senza la presenza dell’agente che ne abbia preventivamente accertato la corretta funzionalità. Dall’accoglimento dell’opposizione, non essendo state fornite prove sufficienti della corretta funzionalità dell’apparecchiatura, consegue l’annullamento del verbale.

Lucia Izzo / studiocataldi

Coronavirus, Russo (Silpol): chi salvaguardia la polizia locale?

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L’emergenza Coronavirus – Covid 2019 ha portato i Comuni italiani a incaricare le polizie locali a controllare il territorio al fine di salvaguardare la salute pubblica.

Disposizioni che portano gli agenti della polizia locale ancora di più in prima linea nelle attività di vigilanza e repressione.

 “Chi tutela la polizia locale Italia?”, è il testo dell’intervento di  Sebastiano Russo,  segretario Nazionale del Silpol nel quale fa emergere la discrepanza nelle misure ministeriali e le indicazioni date ai diversi corpi di polizia.
“Appare di tutta evidenza nel sistema organizzativo e dispositivo la discriminazione operata, ancora una volta, nei confronti degli operatori di polizia locale, le cui modalità d’intervento risultano alquanto frammentarie e legate alle disposizioni dei singoli sindaci nella loro qualità di massima autorità sanitaria locale, mentre per le Forze di polizia statali, nel merito, è stata  – scrive il segretario Russo –    ulteriormente ed omogeneamente prevista una puntuale disciplina con la nota della direzione Centrale Sanità del Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza n. 1596 del 22 febbraio 2020. Occorre, infatti, evidenziare l’ulteriore disparità di trattamento tra gli Operatori di polizia ad ordinamento statale e quelli della polizia locale sprovvisti, questi ultimi, nella stragrande maggioranza dei casi dei minimi D.P.I.,
pur essendo in altrettanta misura impegnati ed esposti ai rischi attualmente esistenti”.


“Si è soliti dire che la Polizia Locale è il front-office dell’Amministrazione Comunale. Quindi sorge spontanea una domanda: – s’interroga il numero uno di Silpol –  come fare sicurezza e prevenzione sanitaria se chi la dovrebbe fare è egli stesso esposto al medesimo tipo di rischi? Mentre la tipologia di poliziotti stricto sensu e di lavoratori del vasto Comparto Sanità hanno avuto specifiche direttive compartimentali, i lavoratori degli Enti locali, tra cui sono compresi i poliziotti locali, nel pieno dell’emergenza virale ed epidemica devono solo “prendere atto che il Ministero della PA sta mettendo in atto tutte le misure che servono a bilanciare l’imprescindibile esigenza di proteggere la salute e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro con la necessità di mandare avanti la complessa macchina dello Stato e di assicurare i sevizi essenziali, di cui il Paese ha bisogno” (Direttiva Dadone del 26 febbraio u.s.)”.

“Non si può continuare – scrive il segretario Silpol  –  ad avallare una tale discriminazione, soprattutto se questa è direttamente legata alla tutela della salute di chi opera nel rispetto di ciò che prevede la stessa Costituzione. Discriminazione costantemente
richiamata alle SS.LL. in innumerevoli altre occasioni, al fine di ottenere la necessaria ed adeguata equiparazione dei profili, istanza, ahinoi, lasciata sempre in coda nei capitoli delle cose da fare e mai realizzata”. 

“La Polizia Locale Italiana, operativa in 8000 Comuni, continuerà a non lesinare la propria disponibilità ed il proprio impegno, come da sempre avviene in condizioni ordinarie e straordinarie, soprattutto in questa particolare e delicata evenienza, ma – conclude Russo –  certamente diventa sempre più irrinunciabile ed improcrastinabile che si ponga mano ad una riforma seria e rigorosa, che qualifichi e tuteli il lavoro dei suoi operatori.