Riforma Polizia Locale, la proposta di “A me le Guardie”

“A me le Guardie” ha emendato le normative proposte dal Governo in relazione alla Riforma della Polizia Locale.

A me le Guardie, nella consapevolezza che non sarà possibile discostarsi da quanto è stato presentato, ha amalgamato al meglio i punti salienti di entrambe le proposte puntualizzando quanto è di maggior interesse per la categoria : contrattazione nazionale, equipaggiamento, formazione, dignità delle qualifiche ed autonomia dal comune.

Come base hanno usato la proposta 2406 d’iniziativa dell’Onorevole  Lombardi integrata con articoli della proposta 451 dell’Onorevole  Bordonali.

MODIFICHE

IN TUTTO IL DOCUMENTO sostituire la stringa “Della Polizia Locale con le Forze di Polizia dello Stato” con “Delle Forze di Polizia dello Stato e Locali”

ART 11 COMMA 3 dopo “su indicazione del Sindaco o del Presidente della Provincia”sostituire “la qualità di pubblica sicurezza” con la “qualifica di pubblica sicurezza” ed aggiungere, prima di “entro sessanta giorni”: “con funzione limitata al territorio di competenza e validità nazionale ai fini della qualità di pubblico ufficiale in capo al singolo operatore ed al porto dell’arma in dotazione quale Agente di Pubblica Sicurezza”

ALL’ARTICOLO 11 AGGIUNGERE “COMMA 10: gli agenti ed i sovrintendenti di cui al comma 1 sono Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 Cpp. Gli ispettori, i commissari ed i comandanti sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi del medesimo articolo. Le regioni possono prevedere con la Legge Regionale di cui all’art 14 la nomina eccezionale di Ufficiali di Polizia Giudiziaria tra il personale del ruolo Sovrintendenti”(prevedere quindi relativa modifica dell’articolo 57 con la cancellazione della dicitura “guardie di province e comuni” e l’inserimento del “personale di polizia locale” quali agenti e “ispettori, commissari e comandanti di polizia locale” quali ufficiali).

  1. ALL’ARTICOLO 11 AGGIUNGERE “COMMA 11: le qualifiche di Polizia Giudiziaria del personale di Polizia Locale hanno validità nel territorio di appartenenza. Sono prorogabili a tutto il territorio necessario per la conclusione delle operazioni di polizia iniziate nel medesimo territorio, quando, in flagranza od a seguito di indagine susseguenti un fatto costituente reato, emerga la necessità di approfondimenti od attività di cui all’articolo 55 cpp da effettuarsi nei confronti di cose o persone individuate al di fuori del territorio, in collaborazione con la Polizia Locale competente. Le qualifiche sono inoltre considerate in capo ad un appartenente che fuori territorio dovesse imbattersi nella flagranza di fatti costituenti reato.

ALL’ARTICOLO 11 AGGIUNGERE “COMMA 12”: di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada nel territorio di competenza che deve essere equivalente al Settore di Polizia Locale  come da art. 15 comma 4 della presente legge.

ALL’ARTICOLO 12 CANCELLARE IL COMMA 7.

ALL’ARTICOLO 8 AGGIUNGERE: lettera D: su delega della competente Autorità Giudiziaria.

ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 AGGIUNGERE “con Legge Regionale”

ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETTERA C AGGIUNGERE “e 19 bis”

ALL’ARTICOLO 14 LETTERA F AGGIUNGERE: con particolare riguardo, anche tramite lo studio di protocolli interregionali, alla formazione tecnico-operativa degli operatori all’uso delle armi e degli strumenti di autotutela di cui agli articoli 19 e 19 bis della presente legge, nonché alla guida operativa dei veicoli in dotazione.

ALL’ARTICOLO 14 AGGIUNGERE: g) l’individuazione di apposite aree formate da comuni limitrofi e/o contigui ai fini dell’istituzione di accordi per la copertura associata degli interventi serali e notturni con almeno una pattuglia per area formata da operatori  anche appartenenti ai diversi comuni.

ALL’ARTICOLO 15 AGGIUNGERE: 4: sulla base delle aree rilevate dalla Legge Regionale di cui all’art 14, i comuni si accordano per garantire almeno la copertura del servizio nelle 24 ore ed il mutuo soccorso tra i diversi Corpi di Polizia Locale, nonché per organizzare un’unica Centrale Operativa per l’intera area, dividendosi in maniera equa le spese per il mantenimento della stessa.

ALL’ARTICOLO 17 AGGIUNGERE: 4- Il Sindaco o il presidente dell’unione eventualmente costituita o il presidente della provincia, ha una funzione di indirizzo nei confronti dell’attività del corpo. Il Comandante ha la funzione di gestione operativa al fine di attuare l’indirizzo dell’organo amministrativo. Il Comandante di Polizia Locale non può essere arbitrariamente rimosso dal suo incarico per il rilievo di una mera discrepanza tra l’indirizzo politico ed il risultato operativo. La rimozione del Comandante dal suo ruolo può avvenire solo alla luce di evidenti carenze di carattere tecnico, logistico, amministrativo e deve essere approvata dal Prefetto competente per territorio previo presa d’atto delle suindicate mancanze.

ALL’ARTICOLO 18 AGGIUNGERE: 3- sexties “ausiliari del traffico e della sosta”aggiungere l’articolo 15 della proposta Bordonali così modificato (in grassetto le modifiche): (Ausiliari del traffico e della sosta). 1. Il personale individuato ai sensi dei commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dipende operativamente dal comando della polizia locale territorialmente competente. 2. Il personale di cui al comma 132 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e corsie ad esso riservate, il personale di cui al comma 1 dispone la sanzione accessoria della rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Il suddetto personale accerta e contesta violazioni relative alla circolazione lungo le vie e corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti come disciplinate dai regolamenti comunali in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche e collabora con il personale di Polizia Locale nella direzione del traffico all’uscita ed all’ingresso delle scuole e delle manifestazioni pubbliche. Al presente servizio possono essere adibiti previo formazione specifica i Volontari del Servizio Civile Nazionale.

ALL’ARTICOLO 19 AGGIUNGERE 1 bis il personale di polizia locale è dotato come arma individuale ed in via continuativa di pistola semiautomatica il cui modello deve essere scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all’art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni e, come arma di reparto, di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila, di sicurezza stradale ed eventuali altri servizi individuati dalla Prefettura in sede di comitato provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica (mutuato dall’attuale dm 145/87).

2 bis Con regolamento adottato dal Ministro dell’interno, da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: a) i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per l’affidamento delle armi; b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione; c) le modalità di tenuta e custodia delle armi di riserva ed in deposito presso i Comandi;

AGGIUNGERE L’ARTICOLO 19 BIS “STRUMENTI DI AUTOTUTELA” come da Articoli 17 e 18 della proposta Bordonali così modificati

1 Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, oltre all’arma, deve essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale.

2. Le modalità di assegnazione degli strumenti di tutela e il numero minimo di ore dedicate all’addestramento sono stabiliti dalla Legge Regionale di cui all’art. 14.

  1. La Legge Regionale prevede come dotazione individuale strumenti di autotutela quali: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo, spray O.C., bastoni distanziatori, e come dotazione individuale o di reparto pistole ad impulsi elettrici giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile,cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione e altri dispositivi utili all’autotutela dell’integrità fisica degli operatori.
  2. Tutto il personale della polizia locale svolge il servizio in uniforme. Sull’uniforme, avente le caratteristiche previste dall’articolo 11, comma 2, lettera d), è apposto un codice identificativo univoco finalizzato a consentire la successiva e non immediata identificazione dell’operatore.
  3. L’esenzione da tale obbligo è stabilita su ordine di servizio solo in caso di svolgimento di compiti la cui specificità renda inopportuno l’uso dell’uniforme.
  4. L’uso dell’uniforme è sempre previsto per lo svolgimento di compiti istituzionali e di rappresentanza.
  5. Gli operatori della polizia locale che svolgono servizi esterni sono dotati di strumentazioni utili alla loro immediata geolocalizzazione, sono collegati permanentemente alla centrale radio per eventuale assistenza e portano indosso una telecamera per la registrazione delle operazioni in caso di svolgimento di particolari servizi.
  6. Gli operatori di Polizia Locale svolgono servizio almeno in coppia.

SOSTITUIRE L’ARTICOLO 21 CON IL MEDESIMO ARTICOLO DELLA PROPOSTA BORDONALI: (Numero unico di emergenza 112). 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposto e disciplinato il collegamento tra il numero unico d’emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i gestori dei servizi di telefonia adottano le misure tecniche occorrenti al trasferimento delle chiamate dirette al numero unico d’emergenza 112, provenienti dalle reti telefoniche fisse e mobili, ai centralini dei comuni sul cui territorio hanno origine, per l’inoltro delle chiamate medesime, con le necessarie informazioni, alle sale operative dei corpi di polizia locale competenti per territorio o a punti equivalenti, definiti dalle regioni. 3. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i provvedimenti necessari affinché tutti i corpi di polizia locale siano collegati con sale operative di cui all’art. 15 c. 4, destinate a ricevere le richieste di intervento e a coordinare il personale impiegato in servizio esterno.

ARTICOLO 22: lascio a chi è più esperto di me l’analisi del contratto che DEVE essere 1) Di diritto pubblico 2) prevedere che l’assunzione di personale con qualifica di PS e PG debba essere a tempo indeterminato, dando la possibilità di assumere quali tempi determinati i soli ausiliari. La legge già prevede la possibilità di accordi tra enti per il distacco temporaneo di agenti in caso di necessità temporanee.

ARTICOLO 23: parlano entrambi di assicurazione e tutela di vittime del dovere,anche qui, lascio la parola a chi è più esperto ma va da sé che debbano essere le stesse delle Forze di Polizia nazionali.

ARTICOLO 26 abrogare anche il dm 145/87, modificare l’articolo 57 cpp  per attuare le modifiche alle qualifiche di polizia giudiziaria in capo al personale di polizia locale.

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