Spettabile redazione, si chiedono delucidazioni su come il Comando scrivente si debba comportare qualora dovesse accertare l’utilizzo di uno stallo di sosta riservato per disabili “personalizzato” da parte di un soggetto portatore di disabilità e munito di contrassegno. L’ autovettura di quest’ultimo potrà essere rimossa in deroga a quanto stabilito dall’ art. 159 del Codice della strada e art. 354 del Regolamento? Si ringrazia anticipatamente per l’eventuale risposta.
L’art. 159 comma 1, lett. c) del d.lgs. 285/1992, Nuovo Codice della strada, stabilisce, tra le varie fattispecie elencate e in termini generali, la possibile rimozione di un veicolo quando la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione stradale. Il medesimo articolo al comma 3, prevede la possibilità dello spostamento del veicolo in alternativa alla rimozione del medesimo. L’art. 354 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada del dpr 495/1992 dice che “è vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno”.
Alla luce del combinato degli articoli sopra citati, pertanto, nel caso in cui un veicolo munito di contrassegno di parcheggio per disabili occupi senza titolo uno stallo di sosta riservato “ad personam” ad altro soggetto disabile, appare possibile applicare la procedura di cui all’art. 159, comma 3, del Codice della strada, effettuando lo spostamento del veicolo in divieto di sosta tramite un mezzo adibito alla rimozione con conseguente addebito delle spese di intervento a carico del proprietario del veicolo e con applicazione della sanzione di cui all’art. 188, comma 5, del Codice della strada.
Il veicolo deve essere spostato nelle immediate vicinanze dello stallo di sosta riservato, al fine di arrecare il minor danno possibile al soggetto disabile sanzionato. Per l’individuazione della diversa ubicazione del veicolo, l’interessato o suo delegato, dovrà rivolgersi al Comando di Polizia Locale che lo dovrà informare. Se il conducente del veicolo arriva durante le operazioni di spostamento, o prima dell’arrivo del carro attrezzi, è consentita la restituzione immediata del veicolo, ma solo dopo il pagamento delle spese di intervento all’incaricato del concessionario del servizio rimozioni. L’intervento si considera iniziato con la richiesta di intervento del carro attrezzi.