Spettabile redazione, il nostro Comando effettua da diversi mesi l’attività di controllo sull’autotrasporto di merci e persone. In occasione di un recente controllo, è emersa la mancanza della gabbia di contenimento della cavetteria e il relativo sigillo nella parte posteriore del sistema di controllo dei tempi di guida del conducente (cronotachigrafo). Questa mancanza può essere considerata un tentativo o una manomissione vera e propria del cronotachigrafo?
Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il tachigrafo sia alterato, manomesso o, comunque, non funzionante, come è noto, gli organi di Polizia Stradale, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità del dispositivo stesso (art. 179, comma 6-bis del Codice della strada). Le spese per l’accertamento e il ripristino della funzionalità del tachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.
Per quanto riguarda la mancanza della gabbia di contenimento della cavetteria e il relativo sigillo nella parte posteriore del sistema di controllo dei tempi di guida del conducente, si fa presente come il Servizio di Polizia Stradale del ministero dell’Interno, con la circolare n. 300/A/11949/10/111/20/3 del 2 settembre 2010, aveva inizialmente reso noto quanto segue:
“A seguito delle segnalazioni pervenute dalle autorità francesi, sono stati disposti approfondimenti della disciplina normativa, riscontrando che la presenza del sigillo nella parte posteriore del tachigrafo digitale, apposto in Italia dalle officine autorizzate al montaggio e alla riparazione/revisione del tachigrafo digitale e controllato ordinariamente dalle pattuglie su strada, non risulta tra i sigilli di cui al Regolamento CE 1360/2002 impone l’apposizione. Infatti, la prescrizione tecnica del requisito 251 del citato Regolamento, richiede la presenza del sigillo su qualsiasi raccordo che, se fosse disinserito, causerebbe modifiche o perdite di dati non rilevabili. Tuttavia, il tachigrafo digitale per sue specifiche tecniche, è in grado di rilevare qualsiasi disconnessione dei connettori presenti nella parte posteriore e di queste disconnessioni ne tiene traccia evidenziando data e ora dell’evento e durata della disconnessione – che si può rilevare dalla lettura della stampa – Pertanto non è necessaria la presenza di un sigillo che garantisca dalla disconnessione fraudolenta della cavetteria e, dunque, della gabbia predetta”.
Secondo il ministero delle Infrastrutture, sentito al riguardo, l’apposizione di sigilli nella parte posteriore, effettivamente è richiesta in Italia sulla base delle disposizioni dell’art. 10 del Decreto legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132, che, seppure emanato in relazione a disposizioni sul tachigrafo ora modificate dai più recenti regolamenti comunitari, e riferite all’epoca al tachigrafo analogico, è tuttora per tale parte ancora vigente.
Alla luce di quanto sopra, si evince che tale obbligo è attualmente vigente in Italia solo per i veicoli italiani che in sede di revisione periodica debbono esibire l’attestazione di avvenuta revisione annuale del tachigrafo da parte delle officine autorizzate che, a garanzia che non siano state effettuate manomissioni successive, appongono sigilli sui tachigrafi anche nella parte posteriore. Appare, invece, evidente come, per le ragioni sopra illustrate, la disciplina più rigorosa prevista dalle disposizioni nazionali ai fini della revisione annuale dei veicoli industriali, non possa essere applicata ai trasportatori di altri paesi comunitari. Si precisa, infine, che resta obbligatorio, sia per i veicoli italiani che per quelli comunitari, il sigillo posizionato nella parte frontale del tachigrafo digitale.
Con la circolare n. 0178628 del 30 novembre 2010, successivamente, lo stesso ministero ha fornito ulteriori istruzioni circa la corretta applicazione dei sigilli sugli apparati tachigrafici analogici e digitali, precisando che, alla luce del succedersi nel tempo di regolamenti comunitari specifici per questi ultimi, anche per i veicoli commerciali italiani muniti di tachigrafo digitale in circolazione in Italia non vige alcuna prescrizione circa la presenza di sigilli e gabbie di contenimento della cavetteria posta nella parte posteriore del tachigrafo digitale.
Pertanto, gli organi di controllo a oggi devono astenersi sempre dai controlli sulle apparecchiature tachigrafiche digitali nella parte posteriore essendo oggetto di controllo solo la presenza del sigillo nella parte anteriore nonché la presenza del marchio di omologazione dell’apparecchiatura.