Si chiede se sia possibile utilizzare i dossi rallentatori su strade principali di collegamento nel centro abitato. Si ringrazia anticipatamente per la risposta.
I dossi rallentatori non possono essere realizzati sulla viabilità principale, che ha il fine di garantire la massima fluidità possibile ai movimenti veicolari.
Per quanto concerne la loro installazione, deve rispettare le prescrizioni dell’art. 179, cc. 4, 5, 6, 7 e 9 del Regolamento di esecuzione e di attuazione (Dpr n. 495/1992). Trattandosi di segnaletica complementare ex art. 42, c. 2 del Codice, si rende, dunque, necessaria l’emanazione di apposita ordinanza motivata ai sensi dell’art. 5, c. 3. In ogni caso, è consigliabile provvedere a istituire e a delimitare, ai sensi dell’art. 135, c. 12 del Regolamento, opportune zone residenziali, che devono comprendere unicamente strade urbane locali, sulle quali non è ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo, e la cui funzione preminente è soddisfare le esigenze dei pedoni e della sosta veicolare.
Le particolari regole di circolazione potrebbero consistere, ad esempio, nella imposizione del limite di velocità di 30 km/h, con l’istituzione di una zona a velocità limitata ai sensi dell’art. 135, c. 14 del Regolamento. Si ritiene utile, infine, allegare un estratto del capitolo 5 “Attraversamenti pedonali colorati o rialzamenti” della “II Direttiva sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”, emanata il 27 aprile 2006 con prot. n. 777.