Abbandono scolastico, emergenza da non sottovalutare

L’educazione è un diritto umano fondamentale, universale, inalienabile e indivisibile. Il diritto all’istruzione è definito come tale in diversi trattati e accordi internazionali, in particolare nella nostra Costituzionee nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC, artt. 28 e 29).  La nostra Carta recita, all’articolo 3: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. All’articolo 30: “È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli…”. All’art. 34: “La scuola è aperta a tutti”.

In Italia l’obbligo scolastico è previsto per almeno dieci anni e riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni (articolo 1, c. 622, Legge n. 296/2006). Il tutto ribadito con un D.M. del 2007 (articolo 2, D.M. n. 139/2007) e da una Circolare MIUR del 30 dicembre 2010 (n. 101/2010). Come vedremo, nello stesso mese il Legislatore era già intervenuto cambiando gli equilibri, abolendo una norma del 1962, circa la condotta penalmente rilevante di chi non ottempera all’obbligo scolastico per la scuola media inferiore (secondaria di I grado). Dal Documento di studio e proposta dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, presentato lo scorso giugno 2022, emerge che, alla data del 2021, la percentuale di abbandono complessivo per la scuola secondaria di I grado, è stata dello 0,64% (pari a 10.938 alunni), mentre per la scuola secondaria di II grado questo dato ammonta al 3,79% (pari a 98.787 alunni). In totale, dunque, sono circa 110mila gli alunni che abbandonano annualmente la scuola italiana, oltre a quelli che si perdono nel passaggio dal primo al secondo grado di studi.

Se l’abbandono scolastico è un fenomeno allarmante, appare utile comprendere speditamente anche quando lo stesso si qualifica penalmente rilevante e quando, invece, la scelta di proseguire o meno gli studi è rimessa alla libera determinazione dei ragazzi, senza incorrere in conseguenze giudiziarie.

Abbiamo analizzato la questione con Luigi De Simone, Comandante della Polizia Locale di Caserta.


Occorre premettere che innumerevoli sono i soggetti che devono vigilare sul rispetto di tale diritto/dovere: i genitori, coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, il Comune di residenza dei giovani interessati, il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere, la Provincia in relazione alle funzioni di competenza a livello territoriale, i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 276/2003 i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e, infine, il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 124/2004.


In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili appena citati le sanzioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme vigenti.
Nonostante tanta preoccupazione e tanto allarmismo per il dilagare del fenomeno, soprattutto al sud,  solo in un caso e cioè solo a carico dei soggetti a cui la legge riconosce il potere di vigilanza o l’autorità su un minore, è previsto il deferimento all’A.G. per il reato  previsto e punito dall’art. 731 C.p.: inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori “Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare) è punito con l’ammenda fino a euro 30”.

La norma appena citata ha carattere meramente sanzionatorio e fa parte delle norme penali in bianco, vale a dire quelle il cui precetto è integrato dalle leggi extrapenali, che si susseguono nel tempo. Motivo per cui la norma era da intendersi rivolta anche all’obbligo di istruzione di scuola secondaria di I grado. Alcune sentenze, però, hanno stabilito che l’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola media inferiore non configura la contravvenzione di cui all’art. 731 c.p. in quanto secondo la normativa vigente a seguito dell’abrogazione dell’art. 8 della Legge n° 1869/62, ad opera del D. Lgs. n° 212/10, tale obbligo permane limitatamente all’istruzione elementare (primaria). Per quanto riguarda i giusti motivi, indicati nella norma incriminatrice, che possono escludere la punibilità, possono essere individuati in tutti quelli che rendono inattuabile la volontà del soggetto agente e, cioè, nella mancanza assoluta di scuole o di insegnanti, nello stato di salute dell’alunno, nella disagiata distanza tra scuola e abitazione e nel rifiuto categorico e insuperabile del minore stesso di recarsi a scuola, nemmeno con l’aiuto dei servizi sociali all’uopo destinati.
La contravvenzione di cui all’articolo 731 c.p. relativa alla inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori da parte dei genitori esercenti la potestà familiare, ha carattere permanente, poiché la condotta omissiva si protrae per tutta la durata dell’anno scolastico e la permanenza può farsi cessare con l’adempimento dell’obbligo e ha natura  plurioffensiva, atteso che tutela non soltanto l’interesse pubblico dello Stato all’ottemperanza all’obbligo scolastico, ma anche il diritto soggettivo del minore a ricevere una adeguata istruzione, diritto costituzionalmente garantito dal già citato articolo 30, come precisato da una recentissima sentenza (Cassazione penale, n. 18144/2021).

A parte tutte le riflessioni appena accennate, appare veramente blanda e priva di ogni forma di deterrenza la pena prevista dal citato articolo 731 C.p. Forse servirebbe uno sforzo in più del Legislatore per scuotere le coscienze e spaventare i potenziali contravventori.

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