Secondo la giurisprudenza di legittimità, sentenza n.560 del 10 gennaio 2020 III sez.pen., condotta idonea ad integrare il reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis cod. pen. è tanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, quanto quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative. Non va trascurato, sostiene la Corte, che, sempre prestando attenzione al profilo normativo, che, così come espressamente prevede l’art. 29-quattuordecies d.lgs. n. 152 del 2006, il titolare di autorizzazione integrata ambientale può rispondere di un reato se effettua scarichi in difformità delle prescrizioni fissate in tale provvedimento abilitativo o imposte dalla competente autorità. Di conseguenza, può essere legittimamente ritenuta, in considerazione della situazione di fatto rilevata in concreto, e senza che nemmeno ricorra una questione di disapplicazione di provvedimenti amministrativi, la sussistenza o la permanenza del periculum in mora, relativamente alla commissione di reati concernenti l’inquinamento dell’acqua o dell’aria, derivante dalla libera disponibilità di un impianto o di una struttura aziendale anche se questi operino in presenza di autorizzazioni ad effettuare scarichi di acque reflue industriali o emissioni nell’aria.