E’ entrato in in vigore oggi, 7 novembre, l’obbligo – per chi trasporta minori di 4 anni – ad installare dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi. Lo ha fatto sapere l’Asaps, Associazione sostenitori Polstrada, spiegando che il ministero dell’Interno ha divulgato ieri la Circolare esplicativa della Direzione Centrale delle Specialità per attuare il decreto del Mit relativo al Regolamento sull’art.172 del nuovo Codice della strada. Per agevolare l’acquisto dei dispositivi, nel dl fisco (ancora non pubblicato) è stato istituito un fondo per un incentivo di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato.
Il decreto, spiega l’Asaps, prevede che i dispositivi “dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate)”.
Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall’articolo 172 del Codice della Strada, con sanzione amministrativa da 81 a 326 euro (pagamento entro cinque giorni 56,70 euro) e la decurtazione di 5 punti dalla patente.
“L’Asaps – commenta il presidente Giordano Biserni – auspicava un margine di tempo maggiore interpretando la legge in modo più favorevole e con la concessione dei 120 giorni inizialmente previsti, così non è stato. Pertanto genitori, nonni e accompagnatori affrettatevi!”.
Queste le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali che dovranno avere i dispositivi:
a) I I dispositivo anti-abbandono deve segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);
b)il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
e) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione;
d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;
e)il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);
f)se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
g)i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.C aratteristiche tecnico-costruttive essenziali
a) I I dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
b)n ell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun m odo alterarne le caratteristiche di omologazione.