ZTL, facciamo chiarezza

Si richiede se a seguito delle modifiche apportate dalla L. 120/2020 all’art. 201 del Codice della strada e, in particolare, al comma 1 bis, lett. g), sia legittimo utilizzare dispostivi di controllo “della durata di permanenza all’interno delle zone a traffico limitato”. Ringrazio e saluto.

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Dal tenore del quesito ci sembra di comprendere che l’argomento per cui si chiede il parere sia riferibile alla fattispecie astratta relativa alla violazione della durata della permanenza di un veicolo autorizzato ad accedere a una ZTL con limite temporale.

La fattispecie in esame è riconducibile per l’aspetto regolamentare e sanzionatorio al combinato degli artt.7, comma 9 (alla luce delle modifiche apportate con il D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108) e 201, comma 1-bis, lett. g), del Codice della strada. Poiché il comma 9 dell’art.7 sopra citato prevede l’emanazione di un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti che disciplini la possibilità per le amministrazioni comunali di prevedere il pagamento di una somma per accedere alla ZTL anche con limiti temporali, si ritiene che nelle more della definizione del medesimo decreto non sia possibile applicare l’impianto sanzionatorio ipotizzato.

Difatti, solo con l’emanazione di tale provvedimento, che definirà i requisiti oggettivi e i criteri del sistema autorizzatorio in argomento, sarà possibile consentire l’accesso ai veicoli nelle ZTL con un limite temporale ed eventualmente sanzionare gli illeciti con l’utilizzo dei dispositivi automatici di controllo debitamente omologati e previsti per accertare le ipotesi sanzionatori di cui alla leggera g) dell’art. 201, comma 1-bis, del Codice della strada. (f.d.)

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