L’Ufficio tecnico dell’Amministrazione comunale ha richiesto al Comando di Polizia Locale un parere sull’utilizzo di manufatti tipo new jersey e di delineatori di corsia in materiale plastico o gomma da utilizzare come spartitraffico sormontabile, anche come spartitraffico centrale. Si chiede se possa essere considerato fattibile e legittimo l’utilizzo di tali dispositivi di protezione, oppure il loro uso potrebbe creare condizioni tali da essere considerati come insidia stradale considerate le ridotte dimensioni e la difficoltà di percepire per gli utenti la loro presenza sulla strada?
Nella fattispecie in esame si evidenzia che i dispositivi proposti, cioè i delimitatori di corsia, sono concepiti per la segnalazione di corsie riservate, ai sensi dell’art. 178 del regolamento di esecuzione e di attuazione. Pertanto è da escludere categoricamente il loro impiego per la funzione di spartitraffico. In via generale si richiamano, in premessa, le disposizioni contenute nell’art. 140, c. 1 del Cds e di cui agli artt. 7, 14 e 40 dello stesso, nonché quelle di cui all’art. 139 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. Si osserva, inoltre, che l’art. 3, c. 1, punto 49) del Cds definisce spartitraffico “la parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione delle correnti veicolari”. In merito all’adeguamento tecnico della strada e l’eventuale previsione di uno spartitraffico centrale, si precisa che, non rinvenendo espresso obbligo normativo all’installazione di una barriera di ritenuta stradale su strade con velocità di progetto non superiore ai 70 Km/h in conformità alla statuizione di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 18.2.1992, resta in capo all’ente proprietario e/o gestore, ai sensi dell’art. 14 del Cds, stabilire se tale previsione sia necessaria e/o opportuna nel caso specifico. Si osserva che, qualora ritenuto necessario anche “per conferire maggiore sicurezza alla circolazione distanziando i due sensi di marcia” (v. art. 139, c. 6 del precitato regolamento), ciò potrà essere stabilito, previa analisi dei rischi per le diverse configurazioni tecniche ammesse, sulla base delle evidenze che emergono da valutazioni approfondite degli aspetti di sicurezza correlati. Sotto il profilo tecnico, lo spartitraffico centrale potrà essere, in prima istanza, individuato dalla segnaletica orizzontale, con la previsione delle due strisce affiancate continue di separazione delle corsie e delle zebrature nel caso in cui il loro distanziamento sia maggiore dei 50 cm prescritti. Potranno, inoltre, essere previsti, se del caso, dispositivi complementari, quali chiodi a larga testa, inserti e dispositivi di delineazione luminosa (v. art. 154, c. 2 e artt. 170, c. 8 e 174 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Cds).Nel caso in cui si configurino specifiche condizioni di rischio per l’utenza, al fine di tutelare la sicurezza nella circolazione stradale, come sopra precisato, potrà anche essere considerata la previsione di uno spartitraffico centrale invalicabile di opportuna larghezza e altezza , in conformità all’allegato al decreto ministeriale 21.6.2004, n. 2367 e ai requisiti prescritti dal decreto ministeriale 28.6.2011 (certificato Ce e relativa marcatura). In tale evenienza, considerate le circostanze incidentali esposte, dovrà essere considerata, altresì, l’opportunità di mitigare i rischi derivanti dalle eventuali interazioni dell’utenza con la barriera, mediante l’impiego di dispositivi di sicurezza per motociclisti in conformità alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 01.4.2019.