Mi trovo in una situazione curiosa. Davo per scontato che le strade cittadine fossero tutte comunali, invece ho scoperto che alcune, seppure a tutti gli effetti strade a uso pubblico, risultano a catasto terreni privati seminativi anche se ormai presenti da piĆ¹ di mezzo secolo. Come e chi deve ovviare a tale anomalia e come fare in modo attivare tale procedura di regolarizzazione? Ringrazio per la cortese attenzione. Saluti.
Le strade esterne allāabitato e destinate prevalentemente al servizio dellāagricoltura, sono definite āvicinaliā (cfr. A.M. SANDULLI, Manuale di Diritto Amministrativo, Novene, Napoli, II, pag.813). Esse vengono formate mediante conferimento di suolo dai vari proprietari, dando luogo a una comunione per la quale il godimento non ĆØ iure servitutis, ma iure proprietatis, in quanto tutti gli utilizzatori hanno contribuito alla loro apertura. Le porzioni di suolo conferito, pertanto, non restano nella proprietĆ individuale di ciascuno dei proprietari conferenti, ma danno luogo alla formazione di un nuovo bene, oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietĆ . La materia ĆØ attualmente regolata dalla Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 1Ā° settembre 1918 n. 1446 e dalla Legge 12 febbraio 1958 n. 126. Ai sensi della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, la riparazione e la conservazione delle strade vicinali ĆØ a carico degli utenti; il municipio puĆ² essere tenuto a concorrere alle spese per le strade vicinali piĆ¹ importanti (art. 51).
Le strade vicinali, sempre di proprietĆ privata, possono essere soggette a uso privato o pubblico; devono ritenersi strade vicinali soggette a uso pubblico le vie agrarie che, originariamente di natura privata, siano state successivamente aperte al pubblico transito, anche se non classificate come tali e non inserite nellāelenco delle strade pubbliche. Lāuso pubblico, infatti, non puĆ² essere affermato solo sulla base dellāiscrizione della strada nellāelenco formato dalla pubblica amministrazione delle vie gravate di uso pubblico, in quanto lo stesso non ha natura costitutiva, ma meramente dichiarativa.
AffinchƩ una strada vicinale possa considerarsi di uso pubblico devono sussistere:
1) Il passaggio esercitato a seguito di costituzione di servitĆ¹ pubblica da una collettivitĆ di persone qualificate dallāappartenenza ad un gruppo territoriale, quale ad esempio un comune o una frazione;
2) la concreta idoneitĆ della strada a soddisfare esigenze di pubblico interesse quale, ad esempio, il collegamento con la pubblica via;
3) un titolo valido a sorreggere lāaffermazione di uso pubblico.
Si conferma che le strade vicinali aperte al pubblico passaggio, ancorchĆ© private e non inserite nellāelenco delle strade pubbliche, sono da considerarsi a tutti gli effetti ad uso pubblico, e pertanto, ai sensi dellāart. 37 c. 1 lett. c) del vigente Codice della Strada (DLg n. 285/1992), e secondo la definizione di cui allāart. 2 c. 5 lett. D), ultimo periodo, del medesimo, al Comune spetta lāapposizione e la manutenzione della relativa segnaletica. (f.d.)