Spettabile redazione, il nostro Comando sta effettuando un’attività di controllo sui titoli assicurativi validi delle autovetture circolanti previo l’utilizzo di telecamere di sorveglianza. Nel verbale di contestazione ex art. 193 viene richiamata, come modalità di accertamento e motivazione della mancata contestazione immediata, la visione del veicolo privo del titolo assicurativo per il tramite delle telecamere di video sorveglianza. Volevamo sapere se tale procedura operativa risulti legittima.
Con riferimento al quesito posto, si precisa che la contestazione differita delle violazioni previste dagli articoli 80 e 193, accertate con i dispositivi elettronici in commercio, non è mai possibile perché tali apparecchi non risultano aver ottenuto l’omologazione o l’approvazione specifica per il rilevamento di queste violazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto, nei casi di impossibilità della contestazione immediata, l’utilizzo dei dispositivi, che sono collegati con la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, serve solo per segnalare la presenza di un veicolo in circolazione stradale che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l’assicurazione. L’apparecchio, pertanto, non accerta la violazione e, quindi, il dispositivo costituisce un semplice “supporto” per l’operatore, che avrà accertato direttamente il transito del veicolo, cioè l’effettiva circolazione dello stesso e che sarà altresì colui che dovrà accertare le violazioni in parola come di seguito indicato.
L’art. 200, comma 1 del Codice della strada stabilisce che “Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”.
L’art. 201, comma 1, del Cds, invece, stabilisce che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale (…) deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”. E il successivo comma 1-bis recita: “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 (…)”. Nel medesimo comma, in particolare la lettera g-bis) riporta: “accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento”.
Il comma 1-quater precisa che “in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico (…) omissis (…)”.
Dalla lettura del combinato delle disposizioni normative di cui sopra, appare evidente che l’eventuale infrazione di cui all’art. 193 del Codice della strada possa essere accertata in modalità automatica, con la possibilità della contestazione differita, solamente previa l’utilizzo di un dispositivo, come precedentemente precisato, omologato ovvero approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l’accertamento della omessa revisione del veicolo circolante.
Inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l’adozione della procedura adottata ai sensi dell’art. 180 del Codice della strada, che al comma 8, prevede: “Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, (…). Omissis (…)”, in quanto, proprio per l’assenza di dispositivi automatici approvati come sopra accennato è possibile accertare la violazione di cui all’art. 80, comma 14, solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l’iter dell’art. 180, comma 8, sopra citato.
La medesima linea interpretativa è stata confermata dal ministero dell’Interno con la circolare n. 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020, con la quale ha precisato che la contestazione della violazione prevista dall’art. 193 per la mancanza della copertura assicurativa segnalata dall’apparecchiatura elettronica, non potendo essere utilizzata direttamente per la contestazione differita perché tale dispositivo non è omologato o approvato per l’accertamento dì questa violazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata verificando materialmente i documenti in possesso del conducente, per l’accertamento della violazione si dovrà esperire un riscontro attraverso le banche dati delle compagnie assicuratrici e, quindi, procedere alla accertamento dell’illecito in questione ai sensi dell’art. 200, riportando nel testo del verbale le motivazioni per la mancata contestazione immediata (ad esempio, gli agenti stavano contestando un’analoga infrazione, non è stato possibile procedere all’arresto del veicolo per la velocità sostenuta ovvero per le caratteristiche geometriche della strada etc.). Ovviamente la contestazione deve essere rilevata dall’organo accertatore presente sulla strada e non da remoto con l’utilizzo di dispositivi non omologati ovvero approvati.
Quanto sopra precisato, ovviamente, si applica anche nei casi di accertamento ex articolo 80, comma 14, del Codice della strada (veicolo con revisione scaduta).