Qual è la definizione normativa esatta e chi risponde per la mancata manutenzione?
Un veicolo fa manovra su una strada vicinale. A causa della mancata illuminazione e del manto viscido, slitta sul lato sinistro e finisce con la ruota posteriore in un pozzetto privo di protezione al lato della strada. Il passeggero scende dalla vettura e precipita in un pozzetto lasciato aperto. Riporta, così, gravi danni alla persona. Un catena di eventi negativi. Il Tribunale che ha dovuto decidere, di chi ha ritenuto sia la responsabilità ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile?
Intendiamoci sulle parole
Per rispondere alla domanda, facciamo prima un po’ di chiarezza sulla terminologia.
Il Codice della strada definisce vicinale (o poderale o di bonifica) una strada privata a uso pubblico che si sviluppa al di fuori dei centri abitati. A dircelo è l’art. 3: “1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: (…) 52) Strada vicinale (o poderale o di bonifica): strada privata fuori dai centri abitati a uso pubblico”.
Gli elementi che devono coesistere perché una strada venga classificata come vicinale, dunque, sono la proprietà privata, l’uso pubblico e il tracciato stradale fuori dai centri abitati. Considerato che la legge n. 473/1925, che è ancora in vigore, annovera tra queste strade anche quelle non soggette a pubblico transito, possono riconoscersi due categorie di vicinali: private (o agrarie) e pubbliche.
Strada vicinale, quali caratteristiche
Il primo elemento di una strada vicinale, come detto, è la proprietà privata. In mancanza, l’arteria, se extraurbana, è classificabile come comunale, provinciale, regionale o statale, mentre se urbana, è sempre classificabile come comunale, a eccezione dei tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti, come previsto dall’articolo 2, comma 7, Codice della strada. Secondo elemento è l’uso pubblico.A questo proposito per ilTar Liguria, sez. Genova, 26 marzo1996, n. 93, “Per la qualificazione di una strada come vicinale necessita accertare che la strada, privata, è gravata da uso pubblico, ossia al servizio di una collettività indeterminata di cittadini”. Infine, terza caratteristica, il tracciato stradale deve essere fuori dai centri abitati.
Strada vicinale privata
Appartiene a persone giuridiche pubbliche, territoriali e non territoriali, a enti morali o a privati. Sono assenti eventuali diritti reali pubblici di uso gravanti sulla strada stessa. Si tratta di strade formate mediante cessione volontaria di terreno dei proprietari frontisti e per l’uso esclusivo dei fondi latistanti e di quelli in consecuzione. Il diritto di passaggio è esercitato dagli stessi proprietari iure domini e non iure servitutis, ovvero il diritto è riconosciuto ai soli proprietari che hanno concorso a formarle e a coloro che hanno acquisito questo diritto per usucapione o per altro titolo, mentre non è riconosciuto a tutti uti cives.
Strade vicinali pubbliche
Sono di proprietà privata e il passaggio è esercitatoda una collettività indeterminata di personeper soddisfare un interesse pubblico generale. Esiste, inoltre, un titolo valido a sorreggere l’affermazione di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile.
Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e amministrativa, l’uso pubblico di una strada vicinale va escluso in tre casi:
- quando il passaggio sia esercitato nell’interesse di un gruppo limitato di soggetti, per specifiche esigenze di interesse limitato a tali soggetti;
- quando non sia possibile percorrere la strada con mezzi a motore;
- allorché la strada non sia idonea ad accedere a luoghi di pubblico interesse ovvero non consenta una possibilità di collegamento con questi o con la pubblica via.
Al contrario, costituiscono elementi per la qualificazione dell’uso pubblico della strada l’ubicazione in luoghi abitati e l’inclusione nella toponomastica comunale.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, l’inclusione da parte del Comune di una strada vicinale nell’elenco di quelle gravate da uso pubblico ha valore dichiarativo e non costitutivo. Pertanto, pone in essere solo una presunzione dell’uso pubblico.
Dal punto di vista della disciplina del Codice della strada, le strade vicinali sono assimilate a quelle comunali. Sono citate anche nella disposizione dell’articolo 14 che, al comma 4, attribuisce i poteri dell’ente proprietario nei confronti del Comune: “4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal Comune”.
Intervento della Suprema Corte
E veniamo, dunque, alla domanda iniziale: chi è responsabile della mancata manutenzione della strada vicinale in caso di incidente ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito?”
Di particolare importanza, in materia di strade vicinali private, è l’intervento della Corte di Cassazione civile. Con l’ordinanza del 29 marzo 2023, n. 8879, ha statuito il principio secondo cui “In relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità del custode a prescindere dal fatto che siano di proprietà privata, purché esse siano inserite tra le strade adibite a pubblico transito”.
La Corte precisa che, in relazione alle strade vicinali, sussiste la responsabilità per custodia del Comune a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà privata, purché siano inserite – come in questo caso – tra le strade adibite a pubblico transito.
Va premesso, infatti, che ai fini della definizione stessa di “strada”, è rilevante, ai sensi dell’articolo 2, comma primo, del nuovo Codice della strada, la destinazione di una determinata superficie a uso pubblico e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È, pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del Codice della strada e la legittimazione passiva del Comune, fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada.
Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma sesto dell’articolo 2, ai sensi del quale anche le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali, nonostante la vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso Codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione a uso pubblico (vedi Cassazione n. 17350 del 2008; nello stesso senso, vedi Cassazione, n. 14367 del 2018), quella del Consorzio dei comproprietari dei fondi viciniori, fondata sul concorrente obbligo di custodia esistente in capo ai proprietari del bene.
Vedi anche Cassazione n. 3216 del 2017: “In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l’uso generalizzato; ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale ove, per la destinazione dell’area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione”.
A cura di Marco Massavelli
Comandante Polizia Locale Susa (TO) e collaboratore di PolMagazine