Nell’ambito delle attività di un Comando di Polizia Locale quotidianamente ci si misura sulla gestione dell’intero procedimento sanzionatorio, dalla sua genesi partendo dall’accertamento della violazione, passando per la notifica, fino all’incasso. Il rapporto tra accertamento e incasso determina che nel caso di mancato pagamento della sanzione vi sia la necessità di procedere, poi, con un’ulteriore fase che è quella della riscossione, il cui presupposto imprescindibile è il titolo esecutivo.
Il verbale di accertamento delle violazioni al Codice della strada, divenuto titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile, ex art. 474 c.p.c., costituisce il presupposto necessario per avviare la fase esecutiva del procedimento sanzionatorio. Secondo l’art. 203 comma 3 del Codice della strada, “qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
SE IL SANZIONATO NON PAGA SPONTANEAMENTE
Cosa accade, quindi, se per il verbale di contestazione per violazioni previste dal Codice della strada non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non siano stati proposti i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti?
L’ente deve attivare la procedura della riscossione coattiva, l’ultima fase di un processo amministrativo che ha lo scopo di recuperare i crediti non pagati spontaneamente dal destinatario del verbale.
L’articolo 206 del Codice della strada indica che i ruoli per i titoli esecutivi sono predisposti dalle amministrazioni, destinatarie dei proventi, da cui dipende l’organo accertatore. L’ente impositore, pertanto, deve valutare gli strumenti attraverso i quali raggiungere l’obiettivo della disponibilità delle somme dovute mediante la riscossione, che sono rappresentati dal ruolo e dall’ingiunzione. I Comuni, quindi, effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate:
>> attraverso il ruolo, secondo le disposizioni del titolo II del Dpr 29 settembre 1973, n 602
>> sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
QUESTIONE DI RUOLO E INGIUNZIONE
La riscossione mediante ruolo fa riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 10 del Dpr 602/1973 che individua il concessionario come “il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione”. Nel caso in cui gli enti affidino l’attività di riscossione delle proprie entrate all’agente della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione, si applicano le procedure previste dal Dpr 602/1973, potenziate dalle disposizioni dal comma 792 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
La procedura privilegiata di riscossione prevede, nell’ambito delle procedure esecutive:
- espropriazione forzata mediante pignoramento presso terzi,
- pignoramento mobiliare e pignoramento immobiliare, ai sensi dell’art. 49 del Dpr 602/1973,
- prevede, inoltre, l’applicazione di azioni cautelari e conservative, come il fermo amministrativo su auto, barche e moto, nonché le ipoteche.
La riscossione attraverso l’ingiunzione trae le sue origini dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Si procede tramite affidamento del servizio a un soggetto di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997, applicando per la fase di riscossione coattiva le disposizioni contenute nel titolo II del Dpr 29 settembre 1973, n. 602.
LA SCELTA GIUSTA
Appare chiaro che, sia per il ruolo che per l’ingiunzione, gli strumenti espropriativi di avvio del procedimento esecutivo corrispondono. La scelta, quindi, dovrebbe essere operata dall’ente sulla base dell’efficacia della propria attività di riscossione, andando a verificare una serie di parametri, tra i quali:
- il rapporto tra carico affidato, decurtato di eventuali provvedimenti di sgravi, e il riscosso o, meglio, del non riscosso la cui percentuale, spesso, è tragicamente alta e questo incide in maniera importante sul Fcde;
- la mancata definizione dell’inesigibilità delle partite creditorie che costringe gli enti a mantenere tra i residui attivi crediti di assai difficile esazione, con possibili conseguenze per gli equilibri di bilancio dell’ente impositore;
- l’agilità della procedura;
- la facilità di utilizzo delle procedure e dalla conseguente relativa semplicità di adozione delle stesse;
- l’esigenza di procedere, in tempi rapidi, alla fase della riscossione;
- l’esigenza di poter monitorare in modo semplice le diverse fasi della riscossione e i risultati conseguiti, come per esempio riguardo le procedure esecutive poste in essere e le relative tempistiche.
Non ci sono ragioni univoche che inducano a scegliere inequivocabilmente tra ruolo e ingiunzione. L’opzione tra l’una o l’altra modalità è lasciata alla discrezionalità dei singoli enti, sulla base di valutazioni inerenti elementi come l’organizzazione interna e la dimensione dell’ente. Ma è auspicabile procedere, come già anticipato, a un’attenta analisi di una serie di fattori, che inevitabilmente impattano in maniera negativa sull’efficacia della riscossione coattiva e valutare possibili correttivi da poter attuare per migliorare l’efficienza della nostra azione.
GUARDARSI INTORNO
In conclusione, per la gestione della riscossione coattiva non possiamo limitarci ad attuare un semplice adempimento, ad esempio con la consegna del ruolo, che seppur ineccepibile dal punto di vista formale, non si configura congruo per garantire l’efficacia della procedura in termini di percentuale di incasso, ma dobbiamo misurarci con il mercato e valutare le soluzioni in grado di orientare il nostro lavoro verso l’efficienza in modo da esplicitare, così, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
A cura di Francesca Onnis
Comandante di Polizia Locale di Monastir (SU) e collaboratrice di PolMagazine