Con una specifica nota il ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha chiarito che è obbligatoria la copertura assicurativa per qualunque veicolo a motore in circolazione su una strada pubblica, ivi compreso quando è in sosta. Pertanto si chiede se la sosta di un veicolo avviene su strada pubblica (anche gli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili fanno parte della strada pubblica) l’obbligo di assicurazione rimane? Inoltre, se il soggetto interessato pone invece il veicolo in uno spazio privato o comunque fuori dalla strada come sopra definita, è esentato da tale obbligo?
L’articolo 193 del Codice della Strada, al comma 1, recita “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”. L’articolo 2, comma 1, dello stesso codice prescrive “Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. Infine, l’articolo 3, comma 1, n. 9 dà la definizione di circolazione: “Circolazione è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”.
Dalla lettura coordinata delle norme emerge, a nostro parere, che è obbligatoria la copertura assicurativa per qualunque veicolo a motore in circolazione su una strada pubblica, ivi compreso quando è in sosta. Pertanto, se la sosta di un veicolo avviene su strada pubblica (anche gli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili fanno parte della strada pubblica) l’obbligo di assicurazione rimane.
Lo spazio riservato per la sosta alle persone diversamente abili non può essere equiparato a uno spazio privato, poiché può essere utilizzato anche da soggetti diversi, quando non è occupato, per esempio per una breve fermata nella quale il conducente è sempre presente o per il passaggio di un pedone. Se il soggetto interessato pone, invece, il veicolo in uno spazio privato o comunque fuori dalla strada come sopra definita è esentato da tale obbligo.