Spettabile redazione, pochi giorni fa abbiamo effettuato un controllo nei confronti di un autotrasportatore conto terzi. In una stessa giornata solare risultavano 12 ore di guida e 15 di impegno. Avendo fatto il corso sul controllo del cronotachigrafo e dalla lettura del Regolamento 561/2006, un autista dovrebbe fare al massimo nove o dieci ore di guida per due volte in una settimana lavorativa. L’autista si è difeso sostenendo che i due periodi di guida non si dovevano sommare perché erano intervallati dal periodo riposo di 11 ore da lui effettuato. Dopo aver sentito anche i colleghi della Polizia Stradale non abbiamo emesso il provvedimento sanzionatorio. Vorrei delucidazioni sull’argomento per comprendere nell’aspetto operativo la correttezza o meno di una strisciata cronotachigrafica così configurata.
È corretto un disco cronotachigrafo che riporti più di nove ore di guida, a condizione che tra i due periodi di guida sia stato effettuato un periodo di riposo ridotto o completo.
È questo un argomento da approfondire, in quanto anche gli organi accertatori più preparati cadono nell’errore di non interpretare in modo corretto le disposizioni del Regolamento 561/2006. L’assunto in questione è dimostrabile secondo una puntuale ricostruzione oggettiva delle definizioni fornite dal Regolamento citato. A tal riguardo, al fine di dimostrare la congruità dell’assunto in questione, si ritiene opportuno partire dalla lettura di alcune definizioni presenti nel Regolamento:
– “periodo di riposo giornaliero”: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il “periodo di riposo giornaliero regolare” sia il “periodo di riposo giornaliero ridotto”;
– “periodo di riposo giornaliero regolare”: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore. In alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno tre ore senza interruzione e il secondo di almeno nove ore senza interruzione;
– “periodo di riposo giornaliero ridotto”: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno nove ore, ma inferiore a 11 ore;
– “periodo di guida giornaliero”: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
– “periodo di guida”: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato.
Il comma 2 dell’articolo 8 del citato regolamento, in particolare, precisa che “i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”. Appare evidente come alla luce delle definizioni di cui sopra e di quanto stabilito al comma 2, nel disco deve emergere necessariamente un periodo di riposo effettuato nelle 24 ore di disco cronotachigrafo e non anche un massimo di nove ore lavorative effettuate nella stesso periodo. Tra l’altro, considerato che la fine di un turno lavorativo si conclude necessariamente con il periodo di riposo effettuato, nulla osta all’autotrasportatore iniziare un nuovo turno lavorativo anche se questo verrà registrato sul disco cronotachigrafo, dal quale si evinceranno inevitabilmente due turni lavorativi con l’eventuale e inevitabile superamento delle nove ore lavorativa. Tale condizione è ammissibile solo quando i due periodi lavorativi siano intervallati da un turno di riposo regolare o ridotto. In tal caso, il disco non è oggetto di alcuna sanzione ai sensi dell’art. 174 del Codice della strada.