Gli organi di polizia devono dare l’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato
In merito ai rapporti tra alcoltest e facoltà di farsi assistere da un avvocato, si è spesso pronunciata la giurisprudenza che ha fornito interessanti chiarimenti in merito, anche se permane qualche dubbio ancora irrisolto.
Abbiamo sottoposto la questione al Comandante di Polizia Municipale di Caserta Luigi De Simone.
“Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha aggiunto un altro importante tassello con una pronuncia per certi versi “innovativa”. Come è noto, l’organo di polizia stradale, prima di eseguire il controllo alcolemico sul conducente di un veicolo, deve avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, come previsto dalla legge”. “Per effettuare tale atto urgente e irrepetibile – continua il Comandante – è necessario adottare una serie di garanzie nei confronti del potenziale indagato, conducente di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l. Tra le garanzie previste vi è, appunto, l’avviso appena citato. La mancanza di tale avvertimento inficia tutto l’accertamento, rendendo, pertanto, nulle le conseguenti sanzioni. La nullità potrà essere fatta valere anche successivamente all’effettuazione del test e fino al momento dell’emissione della sentenza di primo grado a carico del conducente imputato del reato di guida in stato di ebbrezza, ex articolo 186 comma 2 CdS. Si ritiene che l’avviso possa avvenire anche verbalmente, purché sia poi inserito nel corpo del verbale di atti urgenti sulla persona, ex art. 354 cpp. L’annotazione dell’avviso nel corpo del verbale de quo ha fede privilegiata, come sancito da una recente sentenza della Cassazione. Addirittura per gli Ermellini il verbale può essere redatto anche dopo giorni e, se nello stesso si attesta la regolarità degli avvertimenti, la prova contraria potrà essere data solo con la querela di falso, percorso rischioso e tortuoso”.
“Sempre la Cassazione ritiene che, anche quando nel verbale non è presente l’avvertimento, può bastare la deposizione in udienza degli agenti operanti o, addirittura, la semplice indicazione nella comunicazione di notizia di reato redatta dagli stessi che sanerà la mancanza”. Di contro, De Simone ricorda “l’Ordinanza con la quale la Suprema Corte sostiene che la prova dell’avviso è data esclusivamente dalla indicazione nel verbale ex art. 354 cpp. Con la citata Ordinanza, visti gli orientamenti opposti sul punto, sono state interessate le Sezioni Unite. In tale circostanza la Cassazione ha ritenuto che, consentire la testimonianza per sanare la mancata indicazione dell’avvertimento all’indagato nel verbale, va in conflitto con il divieto di testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria su dichiarazioni non verbalizzate, principio stabilito dalle Sezioni Unite quasi un ventennio fa”.
Un adempimento importante
“La sentenza che sicuramente stabilisce “innovativamente” la necessità di un nuovo e delicato adempimento per gli operatori di polizia stradale, è quella resa pochi giorni fa e sopra accennata”. Prosegue De Simone affermando che “secondo la Cassazione, gli organi di polizia devono dare l’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, non soltanto ove richiedano l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico ovvero al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso, ma anche quando richiedano che tale accertamento venga effettuato sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura. Quindi, al fine di non rendere nulla l’intera procedura di accertamento, sussiste l’obbligo di avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria per finalità di ricerca della prova”. Infatti – afferma il Comandante “l’unico caso ove l’obbligo non sussiste è quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi. Effettivamente emerge l’indispensabilità dell’intervento delle Sezioni Unite sulla questione. Certamente la soluzione a tutti i problemi, è quella di non omettere di richiamare l’avvertimento all’indagato nel corpo del verbale di operazioni urgenti sulla persona ex artt. 354 cpp, al fine di blindare tutti gli atti consequenziali. A conclusione di tale disamina, appare utile rammentare le sanzioni previste dall’art. 186 comma 2 CdS:
• quando il valore del tasso alcolemico nel sangue è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 543 a euro 2.170, con conseguente sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
• se il tasso è superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 g/l, scatta il reato di guida in stato di ebbrezza, punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da 800 a 3.200 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;
• un tasso superiore a 1,5 g/l comporta l’arresto da 6 mesi a 1 anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro; la patente è sospesa per un periodo da 1 a 2 anni; Nei casi in cui il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione, il periodo di sospensione della patente di guida è raddoppiato. La patente è revocata in caso di recidiva biennale”.