La demolizione di una casa abusiva va portata avanti anche quando al suo interno vivono persone con meno di 18 anni? A questo interrogativo ha dato risposta la Cassazione con una sentenza di pochissime settimane fa, la n. 45971 del 15 dicembre 2021.

“Prima di approfondire la pronuncia degli Ermellini – spiega Luigi De Simone, comandante della Polizia Municipale di Caserta – ricordiamo che l’abuso edilizio consiste nella realizzazione di una costruzione in assenza di idoneo titolo edilizio oppure in difformità dello stesso come, per esempio, la costruzione di un fabbricato di dieci piani rispetto ai cinque autorizzati”.

“Come noto, a seguito dell’accertamento dell’autorità, viene ingiunta al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione del manufatto abusivo indipendentemente dall’esito del processo penale incardinato per l’abuso edilizio. Se non si provvede al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e il suolo su cui insiste il manufatto sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, previa trascrizione”.

Tornando al quesito iniziale: la Pubblica Amministrazione può pretendere la demolizione della prima casa abusiva se ci sono figli minorenni? Può privare di un bene primario il responsabile dell’abuso? “Secondo la Corte di Cassazione – spiega a questo proposito De Simone – va respinta l’istanza di chi abita coi figli nell’immobile abusivo, soprattutto se lo stesso non si è attivato per trovare una casa grazie all’edilizia popolare. Per i giudici i problemi di salute e la necessità di mettere un tetto sulla testa dei tre figli minori non possono mettere in discussione la demolizione dell’immobile abusivo. In questo caso ha avuto un importante rilievo anche il fatto che il responsabile sia rimasto inerte per lungo tempo, non rivolgendosi alla Pubblica Amministrazione per ottenere una soluzione abitativa alternativa come l’edilizia popolare”.

Non c’è tutela assoluta
La Cassazione, continua il comandante De Simone, pur affermando che, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abitazione principale, è necessario rispettare la vita privata e familiare, ha ricordato che “il diritto all’abitazione non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente”, che giustificano l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, assumendo prevalenza sulla vita familiare prima citata.
“In questa ottica – sono le conclusioni di De Simone – la persona che vuole bloccare la demolizione dell’immobile abusivo deve indicare le concrete situazioni, reddituali e di salute, che renderebbero ingiustificata la demolizione. Nel caso in esame, l’uomo non solo non aveva indicato la patologia che lo riguardava né quale fosse la sua condizione socio-economica, al di là del numero di figli, ma è emersa la mancata ricerca, per un lungo arco temporale, di una soluzione abitativa alternativa. Quindi i giudici hanno negativamente valutato l’inerzia del proprietario. In sintesi, la demolizione di un immobile abusivo può essere bloccata solo se sussistono comprovate ragioni di salute oppure economiche che impediscono all’interessato di andare a vivere altrove”.

>>> Ulteriori approfondimenti sulle tematiche di attualità del settore sono disponibili su PolMagazine, la rivista dedicata alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione disponibile in digitale gratis qui >> www.pol-italia.it/polmagazine/