L’Europa, con la Direttiva 2008/98/CE, ha obbligato gli Stati membri ad adottare le disposizioni necessarie al riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate domiciliari. La materia in Italia è stata recepita e disciplinata con D.Lgs.n.152 del 3 aprile 2006, in materia ambientale, e dai singoli regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti.
Per quanto riguarda nello specifico il condominio, l’amministratore ha su di sé i maggiori obblighi, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la gestione dei bidoni che vengono utilizzati per la raccolta differenziata, mentre in caso di violazione dei regolamenti comunali la responsabilità ricade sui condomini. La raccolta differenziata, pur essendo vantaggiosa per la gestione dei rifiuti e delle discariche, comporta una serie di problematiche organizzative, non sempre facili da applicare ai condomini, soprattutto in merito alla scelta delle aree dove posizionare i contenitori dei rifiuti.
Bidoni e spazzatura
È l’assemblea condominiale che decide in merito al posizionamento e all’uso dei bidoni, in quanto beni comuni. Pertanto, la delibera che disciplina l’uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con la maggioranza di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c. (Cass. Civ. sez.II, 26 gennaio 2016 n. 1421). La raccolta differenziata della spazzatura viene organizzata, solitamente, con la consegna da parte del comune o del gestore del servizio all’amministratore di condominio di contenitori da collocare all’interno degli spazi condominiali per indifferenziato, carta e cartone, organico, plastica, vetro, ecc. in numero e dimensioni che variano in base al numero di condomini presenti nell’edificio.
Gestione e cura dei bidoni
Con la consegna dei bidoni si configurano degli obblighi in capo all’amministratore del condominio riguardo alla loro gestione e alla loro cura. L’amministratore è tenuto infatti a:
1) ricevere e custodire tali contenitori, che sono concessi in comodato gratuito ex artt. 1803 e ss c.c., utilizzandoli come previsto dal contratto o dalla natura del bene.
In caso contrario i condomini rischiano di dover pagare i danni al proprietario dei bidoni, nel caso in cui ne avessero fatto un uso improprio o addirittura li avessero persi;
2) informare i condomini in merito alle norme per la custodia, la conservazione dei contenitori ricevuti e il loro utilizzo. Non si tratta di un generico obbligo di informazione, ma di un compito che si può dire svolto solo quando i condomini sono a conoscenza delle modalità organizzative della raccolta dei rifiuti, comunicate dal capo condominio nelle forme di rito (racc. a.r, pec, fax o mail), anche con un cartello esposto nella bacheca condominiale;
3) il terzo obbligo riguarda la cura, la manutenzione e il lavaggio dei contenitori assegnati, che sono a carico del condominio e devono essere organizzate dall’amministratore, tenendo presente che la manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per cause non imputabili all’utente per dolo o colpa grave, sono a carico del gestore. Con riferimento alla pulizia dei bidoni, nel caso in cui questa attività venga affidata a una ditta esterna, la spesa per la pulizia dei contenitori dei rifiuti va ripartita in base ai millesimi di proprietà come qualsiasi altra spesa per parti o servizi comuni.
La collocazione dei bidoni
Quanto alla collocazione è dovere dell’amministratore del condominio individuare le aree adatte al posizionamento dei contenitori all’interno dei cortili o degli spazi privati condominiali, tenendo presente che spesso il regolamento comunale prevede anche la distanza che deve essere tenuta tra i bidoni e le eventuali finestre e/o porte di ingresso del condominio. I contenitori in ogni caso non possono essere collocati in un luogo qualsiasi, ma devono essere custoditi in aree condominiali e devono essere esposti nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta. Dopo lo svuotamento i contenitori devono essere riportati all’interno della proprietà, tranne nel caso in cui le aree private in cui sono custoditi i bidoni sono aperte e permettono il passaggio e lo svolgimento delle operazioni da parte dei soggetti incaricati alla raccolta. Il gestore può infatti accedere con i propri operatori e/o mezzi nelle aree private per prelevare, svuotare il contenitore e riporlo nella postazione originaria solo in presenza di idonee condizioni di accesso preventivamente verificate, ed esclusivamente se autorizzato con apposito documento sottoscritto dall’amministratore di condominio.
Spazzatura, la violazione delle norme
I condomini in quanto proprietari (o titolari di diritti reali o personali di godimento) dell’area su cui si trovano i rifiuti potrebbero essere chiamati a rispondere di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. In tale situazione la violazione delle norme a presidio della raccolta differenziata comporta l’irrogazione di una sanzione che consiste in una multa da pagare a carico dell’intero condominio.
Le multe vengono comminate sia in caso di erronea modalità di effettuazione della raccolta differenziata (ad esempio se si trovano nel contenitore della carta degli imballaggi di plastica) sia per la mancata collocazione dei bidoni così come previsto dalla normativa. L’amministratore di condominio ricevuto il verbale della sanzione, deve addebitare la spesa all’intero complesso condominiale, ripartendola in base ai millesimi tra tutti i condomini. Tutti quindi saranno costretti a pagare a causa di alcuni per l’impossibilità di individuare il vero responsabile.
Le multe e le responsabilità dei condòmini
Se i condòmini non rispettano le norme sulla raccolta differenziata non è un problema dell’amministratore che in nessun caso può essere ritenuto responsabile di tali comportamenti. Non compete all’amministratore infatti controllare se i rifiuti vengono suddivisi nei bidoni correttamente, né tantomeno l’amministratore è dotato, per legge, di poteri coercitivi nei confronti dei condòmini, come l’applicazione di multe. L’amministratore di condominio ha quindi notevoli obblighi e responsabilità per la raccolta differenziata in condominio, ma in caso di violazione dei regolamenti comunali in merito all’assegnazione dei rifiuti nei rispettivi contenitori della raccolta differenziata la responsabilità ricade su tutti i condomini.
*Comitato Scientifico del portale Condominio e Locazione di Giuffrè Francis Lefebvre.