E’ obbligo del debitore conservare gli atti che attestino di aver pagato le multe per il Codice della Strada.
Infatti, qualora l’amministrazione dovesse ritenere che il pagamento non si avvenuto, è onere dell’interessato provare di aver soddisfatto la pretesa tramite una prova documentale.
Solo dopo un certo periodo di tempo si è effettivamente al sicuro, pur non avendo nulla da mostrare, in quanto interviene la prescrizione che estingue di fatto la pretesa.
Nel caso delle multe stradali, il termine è di cinque anni e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Lo precisa il Codice della Strada all’art. 209 richiamando l’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Tuttavia, non va dimenticato che potrebbe essere intervenuta una interruzione della prescrizione. In sostanza, se durante i cinque anni dalla violazione intervengono altri atti idonei a interromperla (es. notifica cartelle esattoriali, diffide di pagamento inviate con raccomandata o altre richieste scritte di pagamento) il termine di cinque anni tornerà nuovamente a decorrere, daccapo, da tale atto.