Legittimo il sequestro cautelare anche in presenza di autorizzazione allo scarico

Secondo la giurisprudenza di legittimità, sentenza n.560 del 10 gennaio 2020 III sez.pen., condotta idonea ad integrare il reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis cod. pen. è tanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, quanto quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative. Non va trascurato, sostiene la Corte, che, sempre prestando attenzione al profilo normativo, che, così come espressamente prevede l’art. 29-quattuordecies d.lgs. n. 152 del 2006, il titolare di autorizzazione integrata ambientale può rispondere di un reato se effettua scarichi in difformità delle prescrizioni fissate in tale provvedimento abilitativo o imposte dalla competente autorità. Di conseguenza, può essere legittimamente ritenuta, in considerazione della situazione di fatto rilevata in concreto, e senza che nemmeno ricorra una questione di disapplicazione di provvedimenti amministrativi, la sussistenza o la permanenza del periculum in mora, relativamente alla commissione di reati concernenti l’inquinamento dell’acqua o dell’aria, derivante dalla libera disponibilità di un impianto o di una struttura aziendale anche se questi operino in presenza di autorizzazioni ad effettuare scarichi di acque reflue industriali o emissioni nell’aria.

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