La distanza tra il cartello di presegnalazione dell’autovelox mobile e la postazione degli agenti accertatori deve essere adeguata.
La legge stabilisce che tra il cartello di segnalazione del limite di velocità e l’autovelox vi debba essere almeno 1 km di distanza. Nondimeno, la suddetta diposizione non si applica nel caso di dispositivi di rilevamento mobile, presidiati da agenti della polizia stradale. In tale circostanza, infatti, è sufficiente che la distanza sia adeguata, avuto riguardo allo stato dei luoghi.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 9 dicembre 2019, n. 32104 (testo in calce).
La vicenda
Un uomo veniva multato per eccesso di velocità, per aver circolato a 88 km/h, superando il limite di 70 Km/h previsto su quel tratto stradale (art. 142 c. 8 C.d.S.). Egli proponeva opposizione alla sanzione pecuniaria dinnanzi al giudice di pace, il quale la rigettava. Invece, in sede d’appello, il tribunale accoglieva le doglianze del ricorrente e annullava il provvedimento sanzionatorio. In particolare, secondo l’automobilista, lo strumento di rilevazione della velocità (autovelox) si trovava ad una distanza inferiore al chilometro, previsto per legge, dal segnale che impone il limite. La prefettura contesta tale ricostruzione e ricorre in Cassazione. I giudici di legittimità si trovano a dover stabilire:
se la distanza di 1 km debba essere osservata solo in caso di dispositivi fissi (ossia di tipo remoto) o anche per quelli presidiati dalla pattuglia di rilevamento.
Il quadro normativo
Prima di analizzare la pronuncia, ricordiamo brevemente le norme che vengono in rilievo,
- l’art. 142 c. 8 C.d.S. relativamente ai limiti di velocità prevede che chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674;
- l’art. 25 c. 1 legge 120/2010, recante modifiche al Codice della Strada, tra le altre aggiunte, ha introdotto nell’art. 142 Codice della Strada i commi 12 bis, ter e quater;
- l’art. 142 c. 12 bis C.d.S. (introdotto dall’art. 25 c. 1 Legge n. 120/2010 di cui sopra) fa riferimento ai proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni mediante l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni (ex art. 4 D.L. n. 121/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge168/2002);
- l’art. 25 c. 2 legge 120/2010 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano definite le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del C.d.S., i quali, fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
L’interpretazione del coacervo normativo
I giudici cercano di far chiarezza in quello che definiscono un “coacervo normativo”. Di seguito, vengono esemplificati i rinvii labirintici delle disposizioni in commento:
- l’art. 25 c. 2 legge 120/2010 (che stabilisce la distanza del dispositivo di rilevamento della velocità dal cartello di segnalazione), rinvia al comma 12 quater dell’art. 142 C.d.S;
- il comma 12 quater a sua volta contiene un riferimento al comma 12 bis;
- il comma 12 bis menziona i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al C.d.S. mediante l’impiego di:
- apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità,
- dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni (art. 4, d.l.121/2002).
Ciò premesso, secondo la Corte, la norma che prevede la distanza di almeno 1 chilometro dal segnale che impone il limite di velocità (art. 25 c. 2 legge 120/2010) si riferisce agli apparecchi di controllo remoto (ossia a quelli collocati ai sensi dell’art. 4 d.l. 121/2002, citato nel c. 12 bis). Infatti, come vedremo sinteticamente nel paragrafo successivo, gli strumenti di rilevazione sono segnatamente di due tipi.
Gli strumenti di rilevazione
La possibilità di installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità (ex art. 142 C.d.S.) è disciplinata dall’art. 4 del d.l. 121/2002 recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”. Gli apparecchi di rilevazione della velocità, comunemente detti “autovelox”, possono essere:
- mobili presidiati,
- a controllo remoto.
Le apparecchiature mobili (sub 1) sono caratterizzate dalla presenza in loco degli agenti della polizia stradale.
Gli strumento a controllo remoto (sub 2) sono una postazione fissa, perfettamente funzionante, anche senza la presenza fisica dell’accertatore.
La differenza di cui sopra, come vedremo, rileva sotto il profilo dell’applicabilità dell’art. 25 c. 2 legge 120/2010.
La distanza tra cartello di presegnalazione e autovelox (mobile o remoto)
Nell’interpretazione fornita dalla Corte, viene in rilievo la ratiogiustificatrice della disposizione relativa alla distanza tra il catello di segnalazione e l’autovelox (art. 25 c. 2 legge 120/2010). La norma mira a consentire all’utente stradale di avvistare, in tempo utile, la prescrizione relativa al mutamento del limite di velocità, al fine di regolare quest’ultima in condizioni di sicurezza.
Pertanto,
- nel caso di dispositivi completamente automatici, si ritiene sufficiente a fornire contezza del mutamento del limite l’apposizione del cartello segnalatore della velocità. La legge considera congruo imporre una determinata distanza tra il segnale e la postazione di rilevamento, individuata in 1 chilometro;
- invece, in caso di accertamento eseguito con modalità manualemediante apparecchi elettronici presidiati in loco dagli agenti della polizia stradale, «quest’ultima predisposizione rappresenta un elemento ulteriore (rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello indicatore del limite di velocità) per effetto del quale l’utente è messo nelle condizioni di avvistare, con maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, così rimanendo giustificata l’esclusione dell’osservanza del predetto limite di 1 Km previsto dalla L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2».
Apparecchi mobili presidiati
In virtù di quanto sopra esposto, deve desumersi che la distanza di 1 km dello strumento dal cartello del limite di velocità non debba applicarsi ai casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati da un organo di polizia stradale. In tale circostanza, tra lo strumento di rilevazione e il segnale, la distanza deve essere soltanto adeguata, in quanto non è definita normativamente.
Circa la “portata” dell’art. 25 c. 2 Legge n. 120/2010, in materia di distanza tra cartellonistica e strumentazione, hanno fornito un chiarimento le seguenti circolari del Ministero dell’Interno:
- circolare 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9,
- circolare 29 dicembre 2010, n. 300/A/16052/10/101/3/3/9,
- circolare 26 marzo 2012, n. 300/A/2289/12/101/3/3/9.
La giurisprudenza (Cass. 25769/2013; Cass. Ord. 20327/2018) ha precisato che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento con modalità manuale deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada[1]. Si ricorda le postazioni mobili di controllo devono essere segnalate con cartelli posizionati “ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità” (così stabilisce l’art. 4 della circolare 3 agosto 2007 sul d.l. n. 117/2007 recante modifiche al Codice della strada).
Conclusioni: il principio di diritto
La Suprema Corte, in virtù del percorso argomentativo sopra esposto, accoglie il ricorso della Prefettura, stabilendo che il giudice di merito debba valutare l’adeguatezza della distanza tra il cartello di presegnalazione e la postazione mobile, con riferimento allo stato dei luoghi; inoltre, enuncia il seguente principio di diritto a cui il giudice del rinvio dovrà adeguarsi:
“il disposto della L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2 – che impone l’obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità – si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l’accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l’impiego di dispostivi di controllo remoto delle violazioni installati ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv., con modif., dalla L. 1 agosto 2002, n. 168), e non invece ai casi (come avvenuto nella fattispecie oggetto di causa) nei quali l’accertamento sia stato effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale”.
fonte: www.altalex.com